Art. 12 
 
          Controlli e misure per l'attuazione del programma 
 
  1. I controlli sono effettuati dall'OP sulla base  delle  modalita'
definite da Agea, che stabilisce, altresi', i criteri necessari  agli
OP per definire le procedure di autorizzazione dei pagamenti. 
  2. Gli OP comunicano ad Agea: 
    a) entro il 10 settembre di ogni anno, la somma complessiva degli
aiuti oggetto delle domande presentate e di quelle finanziabili; 
    b)  entro  il  20  novembre   di   ogni   anno   le   azioni   di
ristrutturazione e riconversione effettuate nel precedente  esercizio
finanziario. 
  3. Entrambe le comunicazioni sono  trasmesse,  contestualmente,  da
Agea al Ministero ed alle regioni. 
  4. L'Agea comunica alla Commissione europea, entro il 1°  marzo  di
ogni  anno,  gli  elementi  previsti  nel  precitato   allegato   del
regolamento di esecuzione. 
  5. Il decreto ministeriale 3  marzo  2017,  n.  1411  e  successive
modificazioni e' abrogato. Esso,  tuttavia,  continua  ad  applicarsi
alle domande presentate prima dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo  per
la registrazione ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2022 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2023 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 142