Art. 12
Controlli e misure per l'attuazione del programma
1. I controlli sono effettuati dall'OP sulla base delle modalita'
definite da Agea, che stabilisce, altresi', i criteri necessari agli
OP per definire le procedure di autorizzazione dei pagamenti.
2. Gli OP comunicano ad Agea:
a) entro il 10 settembre di ogni anno, la somma complessiva degli
aiuti oggetto delle domande presentate e di quelle finanziabili;
b) entro il 20 novembre di ogni anno le azioni di
ristrutturazione e riconversione effettuate nel precedente esercizio
finanziario.
3. Entrambe le comunicazioni sono trasmesse, contestualmente, da
Agea al Ministero ed alle regioni.
4. L'Agea comunica alla Commissione europea, entro il 1° marzo di
ogni anno, gli elementi previsti nel precitato allegato del
regolamento di esecuzione.
5. Il decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411 e successive
modificazioni e' abrogato. Esso, tuttavia, continua ad applicarsi
alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente
decreto.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per
la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2022
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, reg. n. 142