Art. 2 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. In applicazione dell'art. 58 del regolamento (UE) n.  2021/2115,
degli articoli  12  e  seguenti  del  regolamento  delegato  e  degli
articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione, con il  presente
decreto  vengono  stabilite  le  modalita'  e   le   condizioni   per
l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione
dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024. 
  2.  Le  regioni  adottano  proprie  determinazioni  per   applicare
l'intervento della riconversione e ristrutturazione dei  vigneti  ivi
comprese quelle inerenti: 
    a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento; 
    b)  la  limitazione  dell'intervento  alle  zone  delimitate  dai
disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine  o  ad
indicazione geografica; 
    c) l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti  legittimati,
di cui al successivo art. 3, comma 2; 
    d) l'indicazione delle varieta', delle forme di allevamento e del
numero di ceppi per ettaro; 
    e) la superficie minima oggetto dell'intervento; 
    f) le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle  di  cui  al
successivo art. 5; 
    g) il periodo  entro  il  quale  le  azioni  di  riconversione  e
ristrutturazione devono essere  realizzate,  che  non  puo'  superare
i tre anni dalla data di finanziabilita' della domanda  di  aiuto  e,
comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non puo'  essere
successiva alla validita' dell'autorizzazione al reimpianto; 
    h)  la  concessione  del  contributo  attraverso   il   pagamento
anticipato, prima della  conclusione  dei  lavori,  o  a  collaudo  a
seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla  superficie
effettivamente realizzata, in conformita' all'art. 44 del regolamento
di esecuzione; 
    i) le modifiche ai progetti  approvati  secondo  quanto  previsto
all'art. 53 del regolamento delegato. 
  3. Le determinazioni di cui al comma 2  devono  essere  motivate  e
basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le informazioni  di
cui alle lettere da a) a  i)  sono  trasmesse  tempestivamente  dalle
regioni al Ministero e ad Agea, secondo gli  schemi  riportati  negli
allegati I e II del presente decreto. 
  4. Le regioni, se del caso, individuano con  proprio  provvedimento
ulteriori criteri di priorita' facoltativi, scegliendoli  tra  quelli
riportati all'allegato V del presente decreto, oltre quello  previsto
al  successivo  art.  9  da  applicare  alle  domande,  la   relativa
ponderazione e le modalita' di applicazione. Tali criteri,  riportati
nella scheda di intervento del Piano strategico nazionale, si fondano
sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel  PSN  e  sono
oggettivi e non discriminatori. L'elenco di  cui  all'allegato  V  e'
modificato con decreto direttoriale su richiesta delle regioni. 
  5. Al fine di assicurare il rispetto di quanto  stabilito  all'art.
43  del  regolamento  delegato  e  all'art.  27  del  regolamento  di
esecuzione, la demarcazione con altri strumenti finanziari e'  quella
individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola
di cui all'allegato  II  del  presente  decreto.  Tale  demarcazione,
nonche' il relativo sistema di controllo, e'  altresi'  inserita  nel
PSN nazionale presentato alla Commissione europea.