Art. 2
Disposizioni generali
1. In applicazione dell'art. 58 del regolamento (UE) n. 2021/2115,
degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato e degli
articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione, con il presente
decreto vengono stabilite le modalita' e le condizioni per
l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione
dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024.
2. Le regioni adottano proprie determinazioni per applicare
l'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi
comprese quelle inerenti:
a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;
b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai
disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad
indicazione geografica;
c) l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati,
di cui al successivo art. 3, comma 2;
d) l'indicazione delle varieta', delle forme di allevamento e del
numero di ceppi per ettaro;
e) la superficie minima oggetto dell'intervento;
f) le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui al
successivo art. 5;
g) il periodo entro il quale le azioni di riconversione e
ristrutturazione devono essere realizzate, che non puo' superare
i tre anni dalla data di finanziabilita' della domanda di aiuto e,
comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non puo' essere
successiva alla validita' dell'autorizzazione al reimpianto;
h) la concessione del contributo attraverso il pagamento
anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a
seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie
effettivamente realizzata, in conformita' all'art. 44 del regolamento
di esecuzione;
i) le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto
all'art. 53 del regolamento delegato.
3. Le determinazioni di cui al comma 2 devono essere motivate e
basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le informazioni di
cui alle lettere da a) a i) sono trasmesse tempestivamente dalle
regioni al Ministero e ad Agea, secondo gli schemi riportati negli
allegati I e II del presente decreto.
4. Le regioni, se del caso, individuano con proprio provvedimento
ulteriori criteri di priorita' facoltativi, scegliendoli tra quelli
riportati all'allegato V del presente decreto, oltre quello previsto
al successivo art. 9 da applicare alle domande, la relativa
ponderazione e le modalita' di applicazione. Tali criteri, riportati
nella scheda di intervento del Piano strategico nazionale, si fondano
sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PSN e sono
oggettivi e non discriminatori. L'elenco di cui all'allegato V e'
modificato con decreto direttoriale su richiesta delle regioni.
5. Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito all'art.
43 del regolamento delegato e all'art. 27 del regolamento di
esecuzione, la demarcazione con altri strumenti finanziari e' quella
individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola
di cui all'allegato II del presente decreto. Tale demarcazione,
nonche' il relativo sistema di controllo, e' altresi' inserita nel
PSN nazionale presentato alla Commissione europea.