Art. 3
Beneficiari
1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con
varieta' di uve da vino beneficiano del premio per la
ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto nella
normativa comunitaria citata. Beneficiano, altresi', del premio
coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide,
ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art.
64 del regolamento.
2. Rientrano tra i beneficiari di cui al comma 1 i seguenti
soggetti:
a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai
sensi dell'art. 157 del regolamento;
c) le cooperative agricole;
d) le societa' di persone e di capitali esercitanti attivita'
agricola;
e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'art. 41 della
legge 12 dicembre 2016, n. 238.
3. Gli aiuti sono erogati dall'OP direttamente al singolo
beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale
viticolo.
4. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la
quale presenta la domanda di aiuto, allega alla domanda il consenso
all'intervento sottoscritto dal proprietario.