Art. 4
Presentazione delle domande e procedura di selezione
1. Il termine per la presentazione della domanda all'OP e' il 28
febbraio di ogni anno e, per la prima volta, il 31 marzo 2023 secondo
modalita' stabilite da Agea d'intesa con le regioni; dette modalita'
afferiscono, altresi', alla garanzia dell'apertura del sistema
informatico per consentire la presentazione delle domande almeno due
mesi (sessanta giorni) prima della citata data ultima per la
presentazione della domanda.
2. In conformita' all'art. 13 del regolamento delegato, la domanda
contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il
CUAA nonche' i seguenti criteri di ammissibilita':
a) la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la
tempistica per la loro realizzazione;
b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la
superficie interessata da ciascuna operazione
3. Le regioni esaminano le domande sulla base dei criteri di
ammissibilita' di cui al precedente comma 2 ed eleggono a
finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a
disposizione per l'intervento non dovesse essere sufficiente a
soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del
primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le regioni effettuano la
scelta con proprio provvedimento motivato.
4. Le regioni che applicano quanto previsto al comma 4 dell'art. 2
del presente decreto, dopo aver esaminato le domande sulla base dei
criteri di ammissibilita' indicati al precedente comma 2,
attribuiscono alle stesse, i punteggi sulla base della ponderazione
assegnata ai criteri di priorita' individuati.
5. Il termine per la definizione della graduatoria di
finanziabilita' delle domande a seguito del completamento
dell'istruttoria di cui ai commi precedenti e' il 30 luglio di
ciascun anno e, per la prima volta, il 31 ottobre 2023. Entro
quindici giorni dalla definizione della graduatoria le regioni
comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.
6. Se a seguito dell'istruttoria di cui al comma 4, le domande
risultate ammissibili superino la disponibilita' finanziaria
assegnata ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le
domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parita' di
punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente
piu' giovane e, in caso di societa', l'eta' del rappresentante
legale.
7. Con successiva circolare, emanata da Agea, sentite le regioni,
vengono individuate le modalita' per garantire il rispetto di quanto
riportato nelle lettere a) e b) del comma 2, nonche' le altre
modalita' applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di
controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle
penalita'.