Art. 4 
 
        Presentazione delle domande e procedura di selezione 
 
  1. Il termine per la presentazione della domanda all'OP  e'  il  28
febbraio di ogni anno e, per la prima volta, il 31 marzo 2023 secondo
modalita' stabilite da Agea d'intesa con le regioni; dette  modalita'
afferiscono,  altresi',  alla  garanzia  dell'apertura  del   sistema
informatico per consentire la presentazione delle domande almeno  due
mesi  (sessanta  giorni)  prima  della  citata  data  ultima  per  la
presentazione della domanda. 
  2. In conformita' all'art. 13 del regolamento delegato, la  domanda
contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente  ed  il
CUAA nonche' i seguenti criteri di ammissibilita': 
    a)  la  descrizione  dettagliata  delle  azioni  proposte  e   la
tempistica per la loro realizzazione; 
    b) le azioni da realizzare in ogni  esercizio  finanziario  e  la
superficie interessata da ciascuna operazione 
  3. Le regioni esaminano  le  domande  sulla  base  dei  criteri  di
ammissibilita'  di  cui  al  precedente  comma  2   ed   eleggono   a
finanziamento le  domande  risultate  ammissibili.  Se  il  budget  a
disposizione  per  l'intervento  non  dovesse  essere  sufficiente  a
soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il  criterio  del
primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le regioni effettuano la
scelta con proprio provvedimento motivato. 
  4. Le regioni che applicano quanto previsto al comma 4 dell'art.  2
del presente decreto, dopo aver esaminato le domande sulla  base  dei
criteri  di  ammissibilita'   indicati   al   precedente   comma   2,
attribuiscono alle stesse, i punteggi sulla base  della  ponderazione
assegnata ai criteri di priorita' individuati. 
  5.  Il  termine   per   la   definizione   della   graduatoria   di
finanziabilita'   delle   domande   a   seguito   del   completamento
dell'istruttoria di cui ai  commi  precedenti  e'  il  30  luglio  di
ciascun anno e, per  la  prima  volta,  il  31  ottobre  2023.  Entro
quindici  giorni  dalla  definizione  della  graduatoria  le  regioni
comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. 
  6. Se a seguito dell'istruttoria di cui  al  comma  4,  le  domande
risultate  ammissibili   superino   la   disponibilita'   finanziaria
assegnata ad ogni  regione,  sono  ammesse  al  contributo  tutte  le
domande fino ad esaurimento del  budget  disponibile.  A  parita'  di
punteggio viene adottato il criterio del richiedente  anagraficamente
piu' giovane e,  in  caso  di  societa',  l'eta'  del  rappresentante
legale. 
  7. Con successiva circolare, emanata da Agea, sentite  le  regioni,
vengono individuate le modalita' per garantire il rispetto di  quanto
riportato nelle lettere a)  e  b)  del  comma  2,  nonche'  le  altre
modalita' applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di
controllo, di autorizzazione ai pagamenti  e  di  applicazione  delle
penalita'.