Art. 5
Attivita' ammesse
1. Le attivita' di riconversione e ristrutturazione ammissibili
sono:
a) la riconversione varietale che consiste:
1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro
appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di
una diversa varieta' di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o
commerciale;
2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti gia' razionali per
forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato
vegetativo.
b) la ristrutturazione, che consiste:
1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il
reimpianto del vigneto stesso in una posizione piu' favorevole dal
punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni
climatiche ed economiche;
2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella
stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al
sesto di impianto;
2. Il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche
attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e
delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.
3. Qualora si effettuino le azioni, di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal
beneficiario:
a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;
b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari
superficie, di suo possesso;
c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della
relativa autorizzazione.
E', comunque, necessario che vengano rispettate le procedure
previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
4. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, del regolamento, non
costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non
beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine
del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si
intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la
stessa varieta', secondo la stessa forma di allevamento o sesto di
impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di
vita naturale. Parimenti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento
delegato, non costituisce operazione di riconversione e
ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei
vigneti.
5. I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento in
questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla
meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della
viticoltura sostenibile.