Art. 5 
 
                          Attivita' ammesse 
 
  1. Le attivita' di  riconversione  e  ristrutturazione  ammissibili
sono: 
    a) la riconversione varietale che consiste: 
      1) nel reimpianto sullo  stesso  appezzamento  o  su  un  altro
appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento,  di
una diversa varieta' di vite, ritenuta di maggior pregio enologico  o
commerciale; 
      2) nel sovrainnesto su impianti  ritenuti  gia'  razionali  per
forma di allevamento e  per  sesto  di  impianto  e  in  buono  stato
vegetativo. 
    b) la ristrutturazione, che consiste: 
      1)  nella  diversa  collocazione  del  vigneto  attraverso   il
reimpianto del vigneto stesso in una posizione  piu'  favorevole  dal
punto di vista agronomico, sia  per  l'esposizione  che  per  ragioni
climatiche ed economiche; 
      2) nel  reimpianto  del  vigneto  attraverso  l'impianto  nella
stessa particella ma con modifiche alla forma  di  allevamento  o  al
sesto di impianto; 
  2. Il miglioramento delle tecniche di gestione  dei  vigneti  anche
attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e
delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione. 
  3. Qualora si effettuino le azioni, di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, attraverso il reimpianto, lo  stesso  viene  effettuato  dal
beneficiario: 
    a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso; 
    b) con l'impegno ad  estirpare  un  vigneto  esistente,  di  pari
superficie, di suo possesso; 
    c)  estirpando  un  vigneto  con  successiva  acquisizione  della
relativa autorizzazione. 
  E',  comunque,  necessario  che  vengano  rispettate  le  procedure
previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 
  4. Ai  sensi  dell'art.  46,  paragrafo  3,  del  regolamento,  non
costituisce operazione di  riconversione  e  ristrutturazione  e  non
beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti  al  termine
del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del  vigneto  si
intende il reimpianto della vite  sulla  stessa  superficie,  con  la
stessa varieta', secondo la stessa forma di allevamento  o  sesto  di
impianto, quando le viti sono giunte al termine  del  loro  ciclo  di
vita naturale. Parimenti,  ai  sensi  dell'art.  14  del  regolamento
delegato,   non   costituisce   operazione   di    riconversione    e
ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la  normale  gestione  dei
vigneti. 
  5. I vigneti  ristrutturati  e  riconvertiti  con  l'intervento  in
questione devono essere razionali,  e,  ove  possibile,  idonei  alla
meccanizzazione parziale o totale  ed  ispirarsi  ai  principi  della
viticoltura sostenibile.