Art. 5 Attivita' ammesse 1. Le attivita' di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono: a) la riconversione varietale che consiste: 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varieta' di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale; 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti gia' razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. b) la ristrutturazione, che consiste: 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione piu' favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto; 2. Il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione. 3. Qualora si effettuino le azioni, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario: a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso; b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso; c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione. E', comunque, necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 4. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varieta', secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale. Parimenti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento delegato, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti. 5. I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.