Art. 6
Modalita' tecniche
1. Le varieta' di uve da vino utilizzate nelle azioni sono quelle
comprese tra le varieta' riconosciute idonee alla coltivazione e
classificate dalle regioni in conformita' all'accordo tra il Ministro
delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province
autonome del 25 luglio 2002. Oltre a tali varieta' e' data facolta'
alle regioni di inserire tra quelle utilizzate nelle operazioni anche
le varieta' classificate come varieta' in osservazione.
2. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di
riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto
della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione
del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.