Art. 6 
 
                         Modalita' tecniche 
 
  1. Le varieta' di uve da vino utilizzate nelle azioni  sono  quelle
comprese tra le varieta'  riconosciute  idonee  alla  coltivazione  e
classificate dalle regioni in conformita' all'accordo tra il Ministro
delle politiche agricole e forestali  e  le  regioni  e  le  province
autonome del 25 luglio 2002. Oltre a tali varieta' e'  data  facolta'
alle regioni di inserire tra quelle utilizzate nelle operazioni anche
le varieta' classificate come varieta' in osservazione. 
  2. Il  materiale  vivaistico  da  utilizzare  nelle  operazioni  di
riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto
della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione
del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.