Art. 7
Superficie minima
1. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e
di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario
e' di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che
partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie
vitata inferiore o uguale ad un ettaro, e' di 0,3 ettari.
2. Le regioni possono derogare a quanto stabilito al precedente
comma 1, con la determinazione di cui all'art. 2, comma 2.