Art. 8 
 
                      Definizione del sostegno 
 
  1. Il sostegno  alla  ristrutturazione  e  alla  riconversione  dei
vigneti puo' essere erogato nelle forme seguenti: 
    a)  compensazione  ai  produttori  per  le  perdite  di   reddito
conseguenti all'esecuzione dell'intervento; 
    b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. 
  2. La compensazione delle perdite di reddito, di cui  alla  lettera
a) del comma 1, puo' ammontare fino al 100% della perdita e non  puo'
comunque superare l'importo massimo  complessivo  di  3.000  euro/Ha.
Essa e'  calcolata  sulla  base  dei  criteri  definiti  dal  decreto
direttoriale  8  marzo  2010,  n.  2862,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, e successive modificazioni. 
  Non e' riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite
di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto  non
provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e  riconversione,  o
l'azione e' realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto. 
  3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e  di  riconversione,
di cui alla lettera b) del comma 1, e' erogato nel  limite  del  50%,
elevato al 75% nelle regioni classificate come meno sviluppate  sulla
base di tabelle standard  dei  costi  unitari,  elaborate  a  livello
nazionale, secondo le modalita' stabilite all'art. 24 del regolamento
di esecuzione. Per le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica
e' facolta' del produttore richiedere di erogare il contributo  sulla
base dei costi effettivamente sostenuti. 
  Per l'annualita' 2023/24 il contributo viene erogato sulla base dei
costi effettivamente sostenuti nel rispetto dei  prezzari  regionali,
fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 euro/ha.  Tale
livello massimo di contribuzione e' elevabile a 22.000  euro/ha  o  a
24.500 euro/ha  nelle  regioni  classificate  come  meno  sviluppate,
esclusivamente per sostenere la viticoltura in zone ad  alta  valenza
ambientale e paesaggistica. Tali zone sono individuate dalle  regioni
con propri provvedimenti ed  in  base  ad  almeno  uno  dei  seguenti
criteri: 
    pendenza del terreno superiore a 30%; 
    altitudine superiore  ai  500  metri  s.l.m.  ad  esclusione  dei
vigneti situati su altipiano; 
    sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni; 
    viticoltura delle piccole isole. 
  4. Le regioni sono responsabili per eventuali difformita'  rispetto
a quanto stabilito all'art. 46, comma 6 del regolamento,  riscontrate
dagli auditors  comunitari  nel  corso  delle  prescritte  visite  di
controllo. 
  5. Le spese eleggibili a finanziamento sono  quelle  sostenute  nel
periodo successivo alla data di presentazione della domanda di  aiuto
e, comunque, non oltre il  termine  stabilito  per  la  realizzazione
degli interventi. Qualora la domanda  non  risulti  finanziabile,  le
eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico  e
non sono imputabili al progetto che  dovesse  venir  ripresentato  ed
ammesso a finanziamento nell'annualita' successiva. 
  6.  Le  azioni  ammesse  sono  riportate  all'allegato  II,   parte
integrante del presente decreto, e  si  applicano  indistintamente  a
tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe azioni
finanziate con fondi FEASR. 
  7. Il sostegno  e'  pagato  in  relazione  alla  superficie  vitata
definita in conformita' all'art. 44 del  regolamento  di  esecuzione,
secondo la tempistica definita con circolare  di  Agea  e,  comunque,
entro dodici mesi dalla presentazione da parte  del  beneficiario  di
una domanda di pagamento finale, valida e  completa,  secondo  quanto
stabilito all'art. 25 del medesimo regolamento di esecuzione. 
  8.  I  beneficiari  possono  chiedere   il   pagamento   anticipato
dell'aiuto per un importo che non puo' superare l'80% del  contributo
ammesso; il restante  20%  viene  erogato  dopo  l'effettuazione  del
collaudo.  L'erogazione  dell'anticipazione   e'   subordinata   alla
costituzione  di  una  fidejussione   pari   al   110%   del   valore
dell'anticipo.