Art. 8
Definizione del sostegno
1. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei
vigneti puo' essere erogato nelle forme seguenti:
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito
conseguenti all'esecuzione dell'intervento;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
2. La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera
a) del comma 1, puo' ammontare fino al 100% della perdita e non puo'
comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 euro/Ha.
Essa e' calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto
direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, e successive modificazioni.
Non e' riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite
di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non
provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o
l'azione e' realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.
3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione,
di cui alla lettera b) del comma 1, e' erogato nel limite del 50%,
elevato al 75% nelle regioni classificate come meno sviluppate sulla
base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello
nazionale, secondo le modalita' stabilite all'art. 24 del regolamento
di esecuzione. Per le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica
e' facolta' del produttore richiedere di erogare il contributo sulla
base dei costi effettivamente sostenuti.
Per l'annualita' 2023/24 il contributo viene erogato sulla base dei
costi effettivamente sostenuti nel rispetto dei prezzari regionali,
fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 euro/ha. Tale
livello massimo di contribuzione e' elevabile a 22.000 euro/ha o a
24.500 euro/ha nelle regioni classificate come meno sviluppate,
esclusivamente per sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza
ambientale e paesaggistica. Tali zone sono individuate dalle regioni
con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti
criteri:
pendenza del terreno superiore a 30%;
altitudine superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei
vigneti situati su altipiano;
sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni;
viticoltura delle piccole isole.
4. Le regioni sono responsabili per eventuali difformita' rispetto
a quanto stabilito all'art. 46, comma 6 del regolamento, riscontrate
dagli auditors comunitari nel corso delle prescritte visite di
controllo.
5. Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel
periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto
e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione
degli interventi. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le
eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e
non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed
ammesso a finanziamento nell'annualita' successiva.
6. Le azioni ammesse sono riportate all'allegato II, parte
integrante del presente decreto, e si applicano indistintamente a
tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe azioni
finanziate con fondi FEASR.
7. Il sostegno e' pagato in relazione alla superficie vitata
definita in conformita' all'art. 44 del regolamento di esecuzione,
secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque,
entro dodici mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di
una domanda di pagamento finale, valida e completa, secondo quanto
stabilito all'art. 25 del medesimo regolamento di esecuzione.
8. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato
dell'aiuto per un importo che non puo' superare l'80% del contributo
ammesso; il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del
collaudo. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla
costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore
dell'anticipo.