Art. 9 
 
                      Vigneti storici ed eroici 
 
  1.  Per  il  finanziamento  delle  azioni  di  ristrutturazione   e
riconversione  aventi  ad  oggetto  superfici  ricadenti  nelle  aree
individuate con provvedimento regionale di cui all'art.  5,  comma  2
del decreto 30 giugno 2020, n. 6899 come vigneti eroici e storici  di
cui alle lettere n)  e  o)  dell'art.  1  del  presente  decreto,  e'
riservata una quota pari al 20%  del  plafond  assegnato  annualmente
alla regione per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei
vigneti. 
  2. Qualora non impegnati, i fondi di cui al comma 1 sono  destinati
al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei
vigneti. 
  3. I beneficiari dell'aiuto,  i  cui  vigneti  sono  definiti  come
storici e/o eroici, si  impegnano  ad  eseguire  eventuali  modifiche
degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel  modo  meno
invasivo e il piu' rispettoso possibile della tradizione locale,  per
il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico e/o storico. 
  4. Per quanto non espressamente  riportato  nel  presente  articolo
valgono le disposizioni del presente decreto.