Art. 9
Vigneti storici ed eroici
1. Per il finanziamento delle azioni di ristrutturazione e
riconversione aventi ad oggetto superfici ricadenti nelle aree
individuate con provvedimento regionale di cui all'art. 5, comma 2
del decreto 30 giugno 2020, n. 6899 come vigneti eroici e storici di
cui alle lettere n) e o) dell'art. 1 del presente decreto, e'
riservata una quota pari al 20% del plafond assegnato annualmente
alla regione per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei
vigneti.
2. Qualora non impegnati, i fondi di cui al comma 1 sono destinati
al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei
vigneti.
3. I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come
storici e/o eroici, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche
degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno
invasivo e il piu' rispettoso possibile della tradizione locale, per
il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico e/o storico.
4. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo
valgono le disposizioni del presente decreto.