Art. 3 Erogazione delle risorse 1. Le risorse, nei limiti della quota spettante a ciascuna rgione e povincia autonoma, sono erogate previa richiesta accompagnata dall'atto di programmazione o approvazione del o dei progetti di cui all'art. 2 e dalla descrizione dei risultati attesi. Tale richiesta precisera', per le regioni e per le province autonome interessate, l'opzione a favore della prosecuzione dei progetti in essere secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 4. In caso di mancato esercizio di tale opzione non viene attribuita la quota premiale di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) e gli importi non assegnati sono ripartiti secondo il criterio proporzionale di cui all'art. 2, comma 3, lettera b). 2. A tal fine la richiesta deve essere inviata in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Entro i successivi quarantacinque giorni, l'ufficio, previa positiva verifica della coerenza progettuale o della programmazione con le finalita' del presente decreto, eroga l'80% dell'importo assegnato a ciascuna regione o provincia autonoma, mentre il restante 20% viene erogato a presentazione di una dichiarazione di conclusione del progetto o della programmazione, accompagnata dalla rendicontazione del finanziamento ricevuto e da una relazione illustrante i risultati raggiunti. 4. Con provvedimento del Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' e' disposta la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui venga accertato un utilizzo del contributo non conforme all'art. 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.