Art. 3 
 
                      Erogazione delle risorse 
 
  1. Le risorse, nei limiti della quota spettante a ciascuna rgione e
povincia  autonoma,  sono  erogate  previa   richiesta   accompagnata
dall'atto di programmazione o approvazione del o dei progetti di  cui
all'art. 2 e dalla descrizione dei risultati attesi.  Tale  richiesta
precisera', per le regioni e per le  province  autonome  interessate,
l'opzione a favore della prosecuzione dei progetti in essere  secondo
quanto previsto dall'art. 2 comma 4. In caso di mancato esercizio  di
tale opzione non viene attribuita la quota premiale di  cui  all'art.
2, comma 3, lettera c) e gli importi  non  assegnati  sono  ripartiti
secondo il criterio proporzionale di cui all'art. 2, comma 3, lettera
b). 
  2.  A  tal  fine  la  richiesta  deve  essere  inviata  in  formato
elettronico   all'indirizzo   di   posta   elettronica    certificata
ufficio.disabilita@pec.governo.it entro centoventi giorni dalla  data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  3. Entro  i  successivi quarantacinque  giorni,  l'ufficio,  previa
positiva verifica della coerenza progettuale o  della  programmazione
con le finalita'  del  presente  decreto,  eroga  l'80%  dell'importo
assegnato a ciascuna regione o provincia autonoma, mentre il restante
20% viene erogato a presentazione di una dichiarazione di conclusione
del   progetto   o   della   programmazione,    accompagnata    dalla
rendicontazione  del  finanziamento  ricevuto  e  da  una   relazione
illustrante i risultati raggiunti. 
  4. Con provvedimento del Capo  dell'Ufficio  per  le  politiche  in
favore delle persone  con  disabilita'  e'  disposta  la  revoca  del
contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate,
nel caso in cui  venga  accertato  un  utilizzo  del  contributo  non
conforme all'art. 34-ter del decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.