Art. 5 Disposizioni transitorie per la prosecuzione dei progetti finanziati a valere sul Fondo in attuazione del decreto 6 marzo 2020. 1. Le regioni e la Provincia autonoma di Trento che optino, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, per la prosecuzione del progetto in essere, procedono a una rendicontazione complessiva del finanziamento ricevuto e possono utilizzare le economie maturate in fase di esecuzione per la realizzazione del medesimo progetto.