Art. 5 
 
Disposizioni transitorie per la prosecuzione dei progetti  finanziati
  a valere sul Fondo in attuazione del decreto 6 marzo 2020. 
 
  1. Le regioni e la Provincia autonoma  di  Trento  che  optino,  ai
sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1,  per  la  prosecuzione
del progetto in essere, procedono a una  rendicontazione  complessiva
del finanziamento ricevuto e possono utilizzare le economie  maturate
in fase di esecuzione per la realizzazione del medesimo progetto.