Art. 2 Richiedenti 1. Il contributo di cui all'art. 1 puo' essere richiesto: a) in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022 da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita'; a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; a4) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; a5) enti religiosi civilmente riconosciuti; b) in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane; b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; b4) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; b5) enti religiosi civilmente riconosciuti; b6) associazioni; b7) fondazioni; b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. c) in relazione al fondo pari a 100 milioni di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, da: c1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; c2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; c3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; c4) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; c5) enti religiosi civilmente riconosciuti; 2. Il contributo per ciascuno degli enti e' riconosciuto in relazione ad uno dei fondi o quota di fondo di cui al comma 1, lettera a), b) e c). 3. E' possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informativa di cui all'art. 3 e per i successivi trenta giorni.