Art. 4 
 
            Quantificazione ed erogazione del contributo 
 
  1. Il contributo e' calcolato applicando all'incremento del  costo,
registrato nei periodi utili di cui alle lettere g) e  h),  comma  2,
dell'art. 3 del presente decreto,  una  percentuale  di  liquidazione
determinata secondo il prospetto di seguito riportato: 
 
=====================================================================
| Percentuale di incremento del costo  |Percentuale di liquidazione |
+======================================+============================+
|Pari al 100% o maggiore del 100%      |80% dell'incremento         |
+--------------------------------------+----------------------------+
|Compresa tra il 99,99 % e 1'80%       |70% dell'incremento         |
+--------------------------------------+----------------------------+
|Compresa tra il 79,99 % e il 60%      |60% dell'incremento         |
+--------------------------------------+----------------------------+
|Compresa tra il 59,99 % e il 40%      |50% dell'incremento         |
+--------------------------------------+----------------------------+
|Compresa tra il 39,99 % e il 20%      |40% dell'incremento         |
+--------------------------------------+----------------------------+
 
  2. Nel caso di fatture riferibili anche ai periodi  non  rientranti
in  quelli  per  i  quali   e'   riconosciuto   il   contributo,   la
quantificazione  del  costo  avviene  secondo  il  seguente  calcolo:
importo totale della fattura al netto dell'IVA  /(diviso)  il  numero
totale dei giorni ricompresi della fattura stessa X (moltiplicato) il
numero  di  giorni  rientranti  nel  periodo  utile   ai   fini   del
riconoscimento del contributo. 
  3. Il contributo per le quote di fondo di cui all'art.  2  comma  1
lettera a) e b) e', in ogni caso, erogabile nella misura  massima  di
50.000 euro per ogni soggetto richiedente. Il contributo per il fondo
di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) e' in ogni caso erogabile  nella
misura massima di 30.000 euro per ogni soggetto richiedente. 
  4.  Non  sono  erogabili  contributi  qualora  la  percentuale   di
incremento del costo e' inferiore al 20%. 
  5. AI fine di procedere all'erogazione del contributo, la  societa'
di cui all'art. 5 predispone  tre  elenchi  dei  soggetti  ammessi  a
contributo in relazione a ciascuno dei fondi di all'art.  2,  lettere
a), b) e c), secondo un ordine decrescente a partire  dalla  maggiore
percentuale di incremento dei costi, e dando priorita', nel  caso  di
percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto. 
  6. Entro sessanta giorni dal termine ultimo  per  la  presentazione
delle domande, il Ministero per le disabilita'  e  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  concedono,  con   provvedimento
cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari ammessi  a
ciascuno dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c), i
contributi sulla base degli elenchi predisposti ai sensi del comma 5. 
  7.  Il  contributo  e'  erogato  in  un'unica  soluzione  in   base
all'ordine  di  posizione  nell'elenco  redatto   a   seguito   delle
operazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e fino  ad  esaurimento
delle risorse disponibili, al netto degli oneri di  cui  all'art.  6,
comma 3. 
  8. I contributi di cui al presente decreto  sono  cumulabili  sugli
stessi costi con altra agevolazione sino  a  concorrenza  dell'intero
importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime de minimis.