Art. 4 Quantificazione ed erogazione del contributo 1. Il contributo e' calcolato applicando all'incremento del costo, registrato nei periodi utili di cui alle lettere g) e h), comma 2, dell'art. 3 del presente decreto, una percentuale di liquidazione determinata secondo il prospetto di seguito riportato: ===================================================================== | Percentuale di incremento del costo |Percentuale di liquidazione | +======================================+============================+ |Pari al 100% o maggiore del 100% |80% dell'incremento | +--------------------------------------+----------------------------+ |Compresa tra il 99,99 % e 1'80% |70% dell'incremento | +--------------------------------------+----------------------------+ |Compresa tra il 79,99 % e il 60% |60% dell'incremento | +--------------------------------------+----------------------------+ |Compresa tra il 59,99 % e il 40% |50% dell'incremento | +--------------------------------------+----------------------------+ |Compresa tra il 39,99 % e il 20% |40% dell'incremento | +--------------------------------------+----------------------------+ 2. Nel caso di fatture riferibili anche ai periodi non rientranti in quelli per i quali e' riconosciuto il contributo, la quantificazione del costo avviene secondo il seguente calcolo: importo totale della fattura al netto dell'IVA /(diviso) il numero totale dei giorni ricompresi della fattura stessa X (moltiplicato) il numero di giorni rientranti nel periodo utile ai fini del riconoscimento del contributo. 3. Il contributo per le quote di fondo di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) e b) e', in ogni caso, erogabile nella misura massima di 50.000 euro per ogni soggetto richiedente. Il contributo per il fondo di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) e' in ogni caso erogabile nella misura massima di 30.000 euro per ogni soggetto richiedente. 4. Non sono erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo e' inferiore al 20%. 5. AI fine di procedere all'erogazione del contributo, la societa' di cui all'art. 5 predispone tre elenchi dei soggetti ammessi a contributo in relazione a ciascuno dei fondi di all'art. 2, lettere a), b) e c), secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi, e dando priorita', nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto. 6. Entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Ministero per le disabilita' e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concedono, con provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari ammessi a ciascuno dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c), i contributi sulla base degli elenchi predisposti ai sensi del comma 5. 7. Il contributo e' erogato in un'unica soluzione in base all'ordine di posizione nell'elenco redatto a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, al netto degli oneri di cui all'art. 6, comma 3. 8. I contributi di cui al presente decreto sono cumulabili sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell'intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime de minimis.