Art. 6 Norme finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022. 2. Per le finalita' di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 144 del 2022, il Ministero per le disabilita' e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quali amministrazioni responsabili per l'attuazione del presente decreto, si avvalgono della societa' Invitalia S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Agli oneri e alle spese per l'attuazione della convenzione si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 e nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse. 4. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui all'art. 3 sono in ogni caso destinate all'erogazione del contributo di cui all'art. 4. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2023 Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro per le disabilita' Locatelli Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 944