Art. 2 
 
Modalita'  di  accesso  alla  rateizzazione  delle  bollette  per  la
          fornitura di energia elettrica e di gas naturale 
 
  1. Per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023  e
fatturati  entro  il  30  settembre  2023,  i  fornitori  di  energia
elettrica e gas naturale sono tenuti a: 
    a) rateizzare, qualora richiesto dalle imprese di cui all'art. 1,
l'importo eccedente della  bolletta  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lettera c); 
    b) riportare in evidenza nelle bollette la facolta' delle imprese
di chiedere la rateizzazione in relazione all'importo eccedente della
bolletta, nonche' i tempi e le modalita'  con  cui  la  rateizzazione
puo' essere richiesta. 
  2. Per ottenere la rateizzazione delle bollette di cui al comma  1,
l'impresa, entro quindici giorni dall'emissione della bolletta,  deve
presentare istanza all'attuale fornitore  per  il  tramite  di  posta
elettronica certificata ovvero con altre modalita' con caratteristica
di tracciabilita' individuate dal fornitore. Per le bollette  scadute
al momento  dell'emanazione  del  presente  decreto,  il  termine  di
quindici giorni per presentare l'istanza decorre dalla  pubblicazione
del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. In caso di cambio del fornitore tra il periodo di riferimento  e
il periodo di cui si richiede la rateizzazione, e' cura del fornitore
attuale verificare l'importo  medio  contabilizzato  del  periodo  di
riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali  e'
subentrato. In ogni caso l'impresa e' tenuta ad allegare  all'istanza
copia delle bollette del periodo di riferimento. 
  4. L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: 
    a)  una  dichiarazione  di  disponibilita'   di   un'impresa   di
assicurazione a stipulare  una  copertura  assicurativa  sul  credito
rateizzato accompagnata  dalla  garanzia  SACE  di  cui  al  comma  4
dell'art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176; 
    b) una dichiarazione di impegno al  pagamento  dei  corrispettivi
della bolletta che non costituiscono oggetto di  rateizzazione  entro
cinque giorni dall'accoglimento dell'istanza. 
  5. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il  fornitore,
quando   accoglie   l'istanza,   propone   all'impresa   richiedente,
all'indirizzo  dalla  stessa  indicato  nell'istanza,  un  piano   di
rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entita' del
tasso di interesse eventualmente applicato, che non puo' superare  il
saggio  di  interesse  pari  al  rendimento  dei  buoni  del   Tesoro
poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata
e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici  e  un
massimo di trentasei rate mensili. Il  piano  di  rateizzazione  deve
contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle  rate
della bolletta. 
  6. L'adesione dell'impresa al piano di  rateizzazione  deve  essere
espressa entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di cui  al
comma 5, previa presentazione della seguente documentazione: 
    a) contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato
dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell'art. 3  del  decreto-legge
18 novembre 2022, n. 176; 
    b) attestazione del pagamento  dell'importo  della  bolletta  non
rateizzabile. 
  7. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive,
entro dieci  giorni  dal  relativo  termine  previsto  nel  piano  di
rateizzazione,  l'impresa  aderente  al  suddetto  piano  decade  dal
beneficio del pagamento dilazionato ed e' tenuta  al  versamento,  in
un'unica  soluzione,  dell'intero  importo  residuo  dovuto  entro  i
successivi dieci giorni. In  caso  di  mancato  versamento  di  detto
importo,  il  fornitore   procede   all'escussione   della   garanzia
assicurativa secondo le modalita' stabilite dal contratto. 
  8.  L'adesione  al  piano   di   rateizzazione,   per   i   periodi
corrispondenti, e' alternativa alla fruizione dei  crediti  d'imposta
di cui all'art. 1 del  decreto-legge  18  novembre  2022,  n.  176  e
all'art. 1 del decreto-legge 23 settembre 2022,  n.  144  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge   17   novembre   2022,   n.   175.
Conseguentemente, la dichiarazione sostitutiva di  cui  al  comma  4,
lettera b), deve contenere una apposita dichiarazione dell'impresa di
non fruire per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione dei
crediti d'imposta di cui al precedente periodo.