Art. 2
Modalita' di accesso alla rateizzazione delle bollette per la
fornitura di energia elettrica e di gas naturale
1. Per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e
fatturati entro il 30 settembre 2023, i fornitori di energia
elettrica e gas naturale sono tenuti a:
a) rateizzare, qualora richiesto dalle imprese di cui all'art. 1,
l'importo eccedente della bolletta di cui all'art. 1, comma 2,
lettera c);
b) riportare in evidenza nelle bollette la facolta' delle imprese
di chiedere la rateizzazione in relazione all'importo eccedente della
bolletta, nonche' i tempi e le modalita' con cui la rateizzazione
puo' essere richiesta.
2. Per ottenere la rateizzazione delle bollette di cui al comma 1,
l'impresa, entro quindici giorni dall'emissione della bolletta, deve
presentare istanza all'attuale fornitore per il tramite di posta
elettronica certificata ovvero con altre modalita' con caratteristica
di tracciabilita' individuate dal fornitore. Per le bollette scadute
al momento dell'emanazione del presente decreto, il termine di
quindici giorni per presentare l'istanza decorre dalla pubblicazione
del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. In caso di cambio del fornitore tra il periodo di riferimento e
il periodo di cui si richiede la rateizzazione, e' cura del fornitore
attuale verificare l'importo medio contabilizzato del periodo di
riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali e'
subentrato. In ogni caso l'impresa e' tenuta ad allegare all'istanza
copia delle bollette del periodo di riferimento.
4. L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) una dichiarazione di disponibilita' di un'impresa di
assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito
rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4
dell'art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
b) una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi
della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro
cinque giorni dall'accoglimento dell'istanza.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il fornitore,
quando accoglie l'istanza, propone all'impresa richiedente,
all'indirizzo dalla stessa indicato nell'istanza, un piano di
rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entita' del
tasso di interesse eventualmente applicato, che non puo' superare il
saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro
poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata
e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un
massimo di trentasei rate mensili. Il piano di rateizzazione deve
contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate
della bolletta.
6. L'adesione dell'impresa al piano di rateizzazione deve essere
espressa entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di cui al
comma 5, previa presentazione della seguente documentazione:
a) contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato
dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge
18 novembre 2022, n. 176;
b) attestazione del pagamento dell'importo della bolletta non
rateizzabile.
7. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive,
entro dieci giorni dal relativo termine previsto nel piano di
rateizzazione, l'impresa aderente al suddetto piano decade dal
beneficio del pagamento dilazionato ed e' tenuta al versamento, in
un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto entro i
successivi dieci giorni. In caso di mancato versamento di detto
importo, il fornitore procede all'escussione della garanzia
assicurativa secondo le modalita' stabilite dal contratto.
8. L'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi
corrispondenti, e' alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta
di cui all'art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e
all'art. 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
Conseguentemente, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4,
lettera b), deve contenere una apposita dichiarazione dell'impresa di
non fruire per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione dei
crediti d'imposta di cui al precedente periodo.