((Art. 2 bis 
 
Norma di interpretazione  autentica  in  materia  di  varianti  degli
                    interventi edilizi agevolati 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo  1,  comma  894,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3,  del  presente
decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto
in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata  (CILA)  o
al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di
intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del  rispetto  dei
termini previsti. Con riguardo agli interventi  su  parti  comuni  di
proprieta' condominiale, non rileva, agli  stessi  fini,  l'eventuale
nuova  deliberazione  assembleare  di  approvazione  della   suddetta
variante.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 894 dell'articolo 1  della  legge
          29 dicembre 2022, n.  197  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2023  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2023-2025): 
                «894.  Le  disposizioni  dell'articolo  9,  comma  1,
          lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre  2022,
          n. 176, non si applicano: 
                  a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai
          condomini per i quali, alla  data  del  25  novembre  2022,
          risulta  presentata  la  comunicazione  di  inizio   lavori
          asseverata  (CILA),  ai  sensi  dell'articolo  119,   comma
          13-ter,  del  decreto-legge  19   maggio   2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77; 
                  b) agli interventi effettuati dai condomini  per  i
          quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione
          dei lavori risulta adottata in data antecedente  alla  data
          di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n.
          176, sempre che  tale  data  sia  attestata,  con  apposita
          dichiarazione   sostitutiva   dell'atto    di    notorieta'
          rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, dall'amministratore  del  condominio  ovvero,
          nel caso in cui, ai sensi  dell'articolo  1129  del  codice
          civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e
          i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha
          presieduto  l'assemblea,  e  a  condizione  che  per   tali
          interventi,  alla  data  del  31  dicembre  2022,   risulti
          presentata la  CILA,  ai  sensi  dell'articolo  119,  comma
          13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020; 
                  c) agli interventi effettuati dai condomini  per  i
          quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione
          dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella
          di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n.
          176, e il 24  novembre  2022,  sempre  che  tale  data  sia
          attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto
          di notorieta' rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  47  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  dall'amministratore
          del  condominio  ovvero,  nel  caso  in   cui,   ai   sensi
          dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia  l'obbligo
          di nominare l'amministratore e i condomini non  vi  abbiano
          provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea,  e
          a condizione che per tali  interventi,  alla  data  del  25
          novembre  2022,  risulti  presentata  la  CILA,  ai   sensi
          dell'articolo 119, comma 13-ter, del  citato  decreto-legge
          n. 34 del 2020; 
                  d) agli interventi comportanti la demolizione e  la
          ricostruzione degli edifici, per i quali alla data  del  31
          dicembre   2022   risulta    presentata    l'istanza    per
          l'acquisizione del titolo abilitativo."