((Art. 2 bis
Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli
interventi edilizi agevolati
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente
decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto
in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o
al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di
intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei
termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di
proprieta' condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale
nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta
variante.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 894 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025):
«894. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1,
lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022,
n. 176, non si applicano:
a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai
condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022,
risulta presentata la comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma
13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
b) agli interventi effettuati dai condomini per i
quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione
dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n.
176, sempre che tale data sia attestata, con apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero,
nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice
civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e
i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha
presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali
interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti
presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma
13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
c) agli interventi effettuati dai condomini per i
quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione
dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella
di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n.
176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia
attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore
del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi
dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo
di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano
provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e
a condizione che per tali interventi, alla data del 25
novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi
dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge
n. 34 del 2020;
d) agli interventi comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31
dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per
l'acquisizione del titolo abilitativo."