((Art. 2 ter 
 
Norme di interpretazione autentica in materia di  condizioni  per  la
                      detraibilita' delle spese 
 
  1. Al fine di garantire la certezza del diritto e  di  prevenire  e
ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese  relative
agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2,  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77: 
  a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli
di cui all'articolo 119 del  citato  decreto-legge,  la  liquidazione
delle spese per i lavori in base a stati di  avanzamento  costituisce
una mera facolta' e non un obbligo; 
  b)  gli  articoli  119,  comma  15,  e  121,   comma   1-ter,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in  cui  prevedono  la
detraibilita' delle spese sostenute per  il  rilascio  del  visto  di
conformita' ivi previsto, si interpretano  nel  senso  che,  ai  fini
della predetta detraibilita', l'indicazione di tali spese nel computo
metrico e nelle asseverazioni di congruita' delle spese  a  cura  dei
tecnici abilitati costituisce una mera facolta' e non un obbligo; 
  c) e' concessa al contribuente la possibilita' di  avvalersi  della
remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini
dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del
rischio sismico, di cui all'articolo 3,  comma  3,  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del  28  febbraio
2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16,  commi
1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4  giugno  2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato  comma
1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta  nel
senso che la prima dichiarazione utile e' la prima dichiarazione  dei
redditi nella quale deve essere esercitato il diritto  a  beneficiare
della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione,  fermo
restando che, nel caso in  cui  l'agevolazione  sia  fruita  mediante
esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121,  comma  1,
del decreto-legge  n.  34  del  2020,  la  remissione  in  bonis  del
contribuente  deve   avvenire   prima   della   presentazione   della
comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121; 
  d) l'articolo 10-bis  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,  si
interpreta nel senso che: 
  1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra  il  21
maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, e' sufficiente che  la  condizione
di essere in possesso  dell'occorrente  qualificazione  di  cui  alla
lettera a) del comma 1  del  predetto  articolo  10-  bis  oppure  di
documentare al  committente  o  all'impresa  appaltatrice  l'avvenuta
sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera  b)  del  medesimo
comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023; 
  2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del  comma  1  e  al
comma 2 del predetto articolo 10-bis  e'  calcolato  avendo  riguardo
singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di
subappalto; 
  3) le disposizioni del predetto arti colo 10-bis, essendo  riferite
alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con
riguardo  alle  agevolazioni  concernenti  le  spese  sostenute   per
l'acquisto di unita' immobiliari.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 121 del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 1. 
              Il testo dell'articolo 119 del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 2. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26   aprile   2012,   n.   44
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento): 
                «Art. 2 (Comunicazioni e adempimenti formali).  -  1.
          La fruizione di benefici di natura fiscale  o  l'accesso  a
          regimi  fiscali  opzionali,  subordinati   all'obbligo   di
          preventiva comunicazione ovvero  ad  altro  adempimento  di
          natura  formale  non  tempestivamente  eseguiti,   non   e'
          preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata
          o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o  altre
          attivita'  amministrative  di  accertamento   delle   quali
          l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
          laddove il contribuente: 
                  a) abbia i requisiti  sostanziali  richiesti  dalle
          norme di riferimento; 
                  b)  effettui   la   comunicazione   ovvero   esegua
          l'adempimento richiesto entro il termine  di  presentazione
          della prima dichiarazione utile; 
                  c) versi contestualmente l'importo pari alla misura
          minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma  1,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  secondo
          le  modalita'  stabilite  dall'articolo  17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
                2.  A  decorrere  dall'esercizio   finanziario   2012
          possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche  gli  enti  che  pur  non
          avendo assolto in tutto o in  parte,  entro  i  termini  di
          scadenza, agli adempimenti richiesti  per  l'ammissione  al
          contributo: 
                  a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti  dalle
          norme di riferimento; 
                  b) presentino le domande di iscrizione e provvedano
          alle  successive  integrazioni  documentali  entro  il   30
          settembre; 
                  c)  versino  contestualmente  l'importo  pari  alla
          misura minima della sanzione  stabilita  dall'articolo  11,
          comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,
          secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
                3. All'articolo 43-ter  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo
          comma e' inserito il seguente: 
                  «In caso di  cessione  dell'eccedenza  dell'imposta
          sul reddito delle societa' risultante  dalla  dichiarazione
          dei redditi del consolidato di  cui  all'articolo  122  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, la mancata indicazione degli estremi  del  soggetto
          cessionario   e   dell'importo   ceduto    non    determina
          l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale  caso  si
          applica la sanzione di cui all'articolo  8,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella  misura
          massima stabilita.». 
                3-bis. In caso di cessione di eccedenze  utilizzabili
          in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di
          gruppo, la mancata indicazione degli estremi  del  soggetto
          cessionario,  dell'importo  ceduto  o  della  tipologia  di
          tributo oggetto di  cessione  non  determina  l'inefficacia
          della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di  cui
          all'articolo  8,  comma  1,  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471, e  successive  modificazioni,  nella
          misura massima stabilita. 
                4.  All'articolo  1,  comma  1,   lettera   c),   del
          decreto-legge 29 dicembre 1983,  n.  746,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  1984,  n.  17,  le
          parole: «entro il  giorno  16  del  mese  successivo»  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «entro   il   termine   di
          effettuazione  della  prima  liquidazione  periodica   IVA,
          mensile  o  trimestrale,  nella   quale   confluiscono   le
          operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta». 
                4-bis. Al fine  di  individuare  il  coerente  ambito
          applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma
          604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'esenzione  dal
          pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista  si
          intende applicata ai soli collegi universitari  gestiti  da
          enti  che  operano  esclusivamente  negli  ambiti  di   cui
          all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre  2000,  n.
          338. 
                5. All'articolo 5, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1,  le  parole:  «la  data  in  cui  ha
          effetto la deliberazione di  messa  in  liquidazione»  sono
          sostituite dalle seguenti: «la data in cui  si  determinano
          gli effetti dello  scioglimento  della  societa'  ai  sensi
          degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le
          imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di
          cui  all'articolo  35  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»; 
                  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: 
                    «3-bis.  In  caso  di  revoca  dello   stato   di
          liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo
          comma  dell'articolo  2487-ter  del   codice   civile,   si
          producono  prima  del  termine   di   presentazione   delle
          dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo  periodo,
          e 3, il  liquidatore  o,  in  mancanza,  il  rappresentante
          legale,  non   e'   tenuto   a   presentare   le   medesime
          dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle
          dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi  1,  primo
          periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la  revoca
          dello stato di liquidazione, ad eccezione  dell'ipotesi  in
          cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della
          dichiarazione relativa alla residua  frazione  del  periodo
          d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.». 
                5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: 
                  «28. In caso di appalto di opere o di  servizi,  il
          committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori entro il limite di due anni  dalla
          cessazione dell'appalto,  al  versamento  all'erario  delle
          ritenute sui redditi di lavoro  dipendente  e  dell'imposta
          sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti  alle
          prestazioni effettuate nell'ambito  dell'appalto,  ove  non
          dimostri di avere messo in atto tutte le cautele  possibili
          per evitare l'inadempimento». 
                6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo  21,
          comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, le parole: «,  di  importo  non  inferiore  a  euro
          tremila» sono  soppresse  e  dopo  il  primo  periodo  sono
          inseriti i  seguenti:  «L'obbligo  di  comunicazione  delle
          operazioni  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto per le quali e' previsto  l'obbligo  di  emissione
          della fattura e' assolto con la trasmissione,  per  ciascun
          cliente e fornitore, dell'importo di  tutte  le  operazioni
          attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per  le
          quali non e' previsto l'obbligo di emissione della  fattura
          la comunicazione telematica deve essere effettuata  qualora
          le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro
          3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per  i
          soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo  11,
          comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, le comunicazioni  sono  dovute  limitatamente
          alle fatture emesse o ricevute per  operazioni  diverse  da
          quelle inerenti ai  rapporti  oggetto  di  segnalazione  ai
          sensi dell'articolo 7, commi quinto e  sesto,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605». 
                6-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23  febbraio
          1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          marzo 1995, n. 85,  e  successive  modificazioni,  dopo  il
          comma 10 e' aggiunto il seguente: 
                  «10-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si
          applicano anche alle cessioni  di  contratti  di  locazione
          finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui
          al comma 1, secondo periodo». 
                7. Al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 58, quarto comma,  le  parole:  «In
          tutti gli» sono sostituite dalla seguente: «Negli»  e  dopo
          le  parole:  «con  la  precisazione  dell'indirizzo»   sono
          aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»; 
                  b) nell'articolo 60, il secondo periodo  del  terzo
          comma e' soppresso. 
                8. All'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le  parole:  «prestazioni
          di  servizi»  sono  inserite  le  seguenti:   «di   importo
          superiore a euro 500». 
                9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi
          del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  recante
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi,  e  delle  relative
          sanzioni  penali  e  amministrative  e  relative  norme  di
          attuazione, possono essere sostituiti  dalla  presentazione
          esclusivamente   in   forma   telematica,    con    cadenza
          giornaliera, dei dati relativi alle contabilita' degli: 
                  a)  operatori  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettera a), del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n. 286; 
                  b) esercenti depositi per uso privato, agricolo  ed
          industriale  di  capacita'  superiore  a  25  metri   cubi,
          esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti,
          esercenti  apparecchi  di   distribuzione   automatica   di
          carburanti  per  usi  privati,  agricoli   ed   industriali
          collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera  i  10
          metri cubi  di  cui  all'articolo  25  del  citato  decreto
          legislativo n. 504 del 1995; 
                  c) operatori che trattano  esclusivamente  prodotti
          energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo
          II del decreto del Ministro delle finanze 17  maggio  1995,
          n. 322; 
                  d) operatori  che  trattano  esclusivamente  alcoli
          sottoposti a vigilanza fiscale ai  sensi  dell'articolo  66
          del  citato  decreto  legislativo  n.  504   del   1995   e
          dell'articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze  27
          marzo 2001, n. 153; 
                  e) operatori che impiegano  l'alcol  etilico  e  le
          bevande alcoliche in usi esenti  da  accisa  ai  sensi  del
          decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. 
                10. Con provvedimenti dell'Agenzia  delle  dogane  da
          adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, sono stabiliti: 
                  a)  tempi  e   modalita'   per   la   presentazione
          esclusivamente  in  forma   telematica   dei   dati   delle
          contabilita' degli operatori di cui al comma 9, lettere  da
          b) ad e); 
                  b) regole per la gestione e  la  conservazione  dei
          dati delle contabilita' trasmessi telematicamente; 
                  c) istruzioni per la produzione  della  stampa  dei
          dati delle contabilita' da esibire a richiesta degli organi
          di controllo in sostituzione dei registri di cui  al  comma
          9. 
                11.   All'articolo   35   del   testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                  «3-bis. Fatta  salva,  su  motivata  richiesta  del
          depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui  ai
          commi 1 e 2,  nelle  fabbriche  con  produzione  annua  non
          superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento  del  prodotto
          finito  viene  effettuato  immediatamente   a   monte   del
          condizionamento,  sulla  base   di   appositi   misuratori,
          direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto  finito
          deve  essere  confezionato   nella   stessa   fabbrica   di
          produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si  applicano
          le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).». 
                12. 
                13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il  seguente
          periodo: «Ai soggetti di cui al  comma  1  lettera  b)  che
          esercitano officine  di  produzione  di  energia  elettrica
          azionate da fonti rinnovabili,  con  esclusione  di  quelle
          riconducibili ai prodotti energetici  di  cui  all'articolo
          21, la licenza e' rilasciata successivamente  al  controllo
          degli  atti  documentali  tra  i  quali  risulti  specifica
          dichiarazione  relativa  al  rispetto  dei   requisiti   di
          sicurezza fiscale.». 
                13-bis. All'articolo 9-bis, comma 2,  terzo  periodo,
          del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,  n.  608,  le
          parole:  «Nel  settore  turistico»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Nei settori agricolo, turistico». 
                13-ter. Al primo comma dell'articolo 22  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, dopo il numero 6) e' aggiunto  il
          seguente: 
                  «6-bis)  per  l'attivita'  di   organizzazione   di
          escursioni, visite della citta', giri turistici  ed  eventi
          similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo». 
                13-quater.   All'articolo   10,    comma    7,    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le
          parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti:  «dai
          commi 2 e 3, lettere a) e b),».» 
              Il decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 reca: "Sisma  Bonus  -
          Linee guida per  la  classificazione  del  rischio  sismico
          delle costruzioni nonche' le modalita' per  l'attestazione,
          da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia  degli
          interventi effettuati» 
              Il  riferimento  al   testo   dell'articolo   16,   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90   e'
          riportato nelle note all'articolo 2. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   10-bis   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  (Misure
          urgenti per contrastare gli effetti economici  e  umanitari
          della crisi ucraina): 
                «Art.  10-bis.  (Qualificazione  delle  imprese   per
          l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119  e  121  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). - 1.  Ai
          fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli
          articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30  giugno
          2023,  l'esecuzione  dei  lavori  di  importo  superiore  a
          516.000   euro,   relativi   agli    interventi    previsti
          dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121,  comma  2,  del
          citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata: 
                  a)  ad  imprese  in  possesso,  al  momento   della
          sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso  di
          imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della
          occorrente qualificazione ai  sensi  dell'articolo  84  del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
                  b) ad imprese che, al momento della  sottoscrizione
          del  contratto  di  appalto  ovvero,  in  caso  di  imprese
          subappaltatrici, del contratto di  subappalto,  documentano
          al committente ovvero all'impresa subappaltante  l'avvenuta
          sottoscrizione di  un  contratto  finalizzato  al  rilascio
          dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi
          previsti  dall'articolo  84  del   codice   dei   contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50. 
                2. A decorrere  dal  1°  luglio  2023,  ai  fini  del
          riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli
          119  e  121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, l'esecuzione  dei  lavori  di  importo  superiore  a
          516.000   euro,   relativi   agli    interventi    previsti
          dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121,  comma  2,  del
          citato  decreto-legge  n.  34   del   2020,   e'   affidata
          esclusivamente alle imprese in possesso, al  momento  della
          sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso  di
          imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della
          occorrente qualificazione ai  sensi  dell'articolo  84  del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                3. In relazione ai lavori affidati  alle  imprese  di
          cui alla lettera b) del comma  1,  la  detrazione  relativa
          alle spese sostenute a decorrere  dal  1°  luglio  2023  e'
          condizionata dell'avvenuto  rilascio  dell'attestazione  di
          qualificazione  di  cui  all'articolo  84  del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, all'impresa esecutrice. 
                4. Le disposizioni del comma 1 non  si  applicano  ai
          lavori in corso di  esecuzione  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          nonche' ai contratti di appalto o di subappalto aventi data
          certa, ai  sensi  dell'articolo  2704  del  codice  civile,
          anteriore alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto.»