((Art. 2 ter
Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la
detraibilita' delle spese
1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e
ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative
agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77:
a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli
di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione
delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce
una mera facolta' e non un obbligo;
b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la
detraibilita' delle spese sostenute per il rilascio del visto di
conformita' ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini
della predetta detraibilita', l'indicazione di tali spese nel computo
metrico e nelle asseverazioni di congruita' delle spese a cura dei
tecnici abilitati costituisce una mera facolta' e non un obbligo;
c) e' concessa al contribuente la possibilita' di avvalersi della
remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini
dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del
rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio
2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi
1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma
1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel
senso che la prima dichiarazione utile e' la prima dichiarazione dei
redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare
della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo
restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante
esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1,
del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del
contribuente deve avvenire prima della presentazione della
comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;
d) l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
interpreta nel senso che:
1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21
maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, e' sufficiente che la condizione
di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla
lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10- bis oppure di
documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta
sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo
comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;
2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al
comma 2 del predetto articolo 10-bis e' calcolato avendo riguardo
singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di
subappalto;
3) le disposizioni del predetto arti colo 10-bis, essendo riferite
alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con
riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per
l'acquisto di unita' immobiliari.))
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
Il testo dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento):
«Art. 2 (Comunicazioni e adempimenti formali). - 1.
La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a
regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di
preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di
natura formale non tempestivamente eseguiti, non e'
preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata
o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle
norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua
l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione
della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura
minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo
le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012
possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non
avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di
scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al
contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle
norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano
alle successive integrazioni documentali entro il 30
settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla
misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo
comma e' inserito il seguente:
«In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta
sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione
dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto
cessionario e dell'importo ceduto non determina
l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si
applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura
massima stabilita.».
3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di
gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto
cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di
tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia
della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella
misura massima stabilita.
4. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le
parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine di
effettuazione della prima liquidazione periodica IVA,
mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le
operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta».
4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito
applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma
604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'esenzione dal
pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si
intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da
enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n.
338.
5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «la data in cui ha
effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono
sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determinano
gli effetti dello scioglimento della societa' ai sensi
degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le
imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di
cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma:
«3-bis. In caso di revoca dello stato di
liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo
comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si
producono prima del termine di presentazione delle
dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo,
e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante
legale, non e' tenuto a presentare le medesime
dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle
dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo
periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca
dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in
cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della
dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo
d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.».
5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta
sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle
prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non
dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili
per evitare l'inadempimento».
6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole: «, di importo non inferiore a euro
tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto per le quali e' previsto l'obbligo di emissione
della fattura e' assolto con la trasmissione, per ciascun
cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni
attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le
quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura
la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora
le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro
3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i
soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente
alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da
quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai
sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».
6-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo il
comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle cessioni di contratti di locazione
finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui
al comma 1, secondo periodo».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In
tutti gli» sono sostituite dalla seguente: «Negli» e dopo
le parole: «con la precisazione dell'indirizzo» sono
aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»;
b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo
comma e' soppresso.
8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni
di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo
superiore a euro 500».
9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi, e delle relative
sanzioni penali e amministrative e relative norme di
attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione
esclusivamente in forma telematica, con cadenza
giornaliera, dei dati relativi alle contabilita' degli:
a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286;
b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed
industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi,
esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti,
esercenti apparecchi di distribuzione automatica di
carburanti per usi privati, agricoli ed industriali
collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10
metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995;
c) operatori che trattano esclusivamente prodotti
energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo
II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995,
n. 322;
d) operatori che trattano esclusivamente alcoli
sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66
del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e
dell'articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze 27
marzo 2001, n. 153;
e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le
bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del
decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.
10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da
adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti:
a) tempi e modalita' per la presentazione
esclusivamente in forma telematica dei dati delle
contabilita' degli operatori di cui al comma 9, lettere da
b) ad e);
b) regole per la gestione e la conservazione dei
dati delle contabilita' trasmessi telematicamente;
c) istruzioni per la produzione della stampa dei
dati delle contabilita' da esibire a richiesta degli organi
di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma
9.
11. All'articolo 35 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del
depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non
superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto
finito viene effettuato immediatamente a monte del
condizionamento, sulla base di appositi misuratori,
direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito
deve essere confezionato nella stessa fabbrica di
produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano
le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).».
12.
13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che
esercitano officine di produzione di energia elettrica
azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle
riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo
21, la licenza e' rilasciata successivamente al controllo
degli atti documentali tra i quali risulti specifica
dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di
sicurezza fiscale.».
13-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le
parole: «Nel settore turistico» sono sostituite dalle
seguenti: «Nei settori agricolo, turistico».
13-ter. Al primo comma dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo il numero 6) e' aggiunto il
seguente:
«6-bis) per l'attivita' di organizzazione di
escursioni, visite della citta', giri turistici ed eventi
similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo».
13-quater. All'articolo 10, comma 7, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai
commi 2 e 3, lettere a) e b),».»
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 reca: "Sisma Bonus -
Linee guida per la classificazione del rischio sismico
delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione,
da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati»
Il riferimento al testo dell'articolo 16, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e'
riportato nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina):
«Art. 10-bis. (Qualificazione delle imprese per
l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). - 1. Ai
fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli
articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno
2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a
516.000 euro, relativi agli interventi previsti
dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della
sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di
imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della
occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione
del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese
subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano
al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta
sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio
dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi
previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del
riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli
119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a
516.000 euro, relativi agli interventi previsti
dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata
esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della
sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di
imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della
occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di
cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa
alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e'
condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di
qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, all'impresa esecutrice.
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
nonche' ai contratti di appalto o di subappalto aventi data
certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile,
anteriore alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.»