((Art. 2 quinquies
Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito
1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del
credito di cui al l'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato
concluso alla data del 31 marzo 2023, puo' essere effettuata dal
beneficiario della detrazione con le modalita' ed entro i termini di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se
la cessione e' eseguita a favore di banche, intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario
iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o
imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi):
«Art. 3. (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. All'articolo 35, comma 4, del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in
materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta
municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta
2021, le parole: «e' differito al 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al 30 giugno
2023».
2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
relativo alla semplificazione in tema di fatturazione
elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e
2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,».
3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «dal 1°
gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°
gennaio 2024».
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2021 e 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».
5. All'articolo 26-bis, comma 1, alinea, del
decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le
parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «alla data di acquisto di efficacia delle
disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78
e comunque non oltre il 30 giugno 2023».
5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono
l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1 entro
il termine previsto dal comma 783 dell'articolo 1 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo
all'annualita' 2022 e' erogato successivamente
all'erogazione dell'ultima annualita', con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa verifica della
realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto
del contributo complessivamente erogato. Agli oneri
derivanti dal primo periodo, pari a 7.772.950 euro per
l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i comuni di cui al
presente comma, il termine del 15 giugno 2022, previsto
dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, e' differito al 15 marzo 2023, fermo restando il
rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al
medesimo comma 575. Restano altresi' valide ed efficaci le
attivita' poste in essere e definite dai comuni ai sensi
del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.
6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della
legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno.
7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023». Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 175.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
parte corrente, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
7-bis. Per i costi sostenuti dalla Concessionaria
servizi pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attivita'
della Segreteria tecnica della Commissione tecnica nominata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
luglio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, e' autorizzata la
spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno
2023, in relazione alla conseguente estensione temporale
dall'applicazione del disciplinare stipulato ai sensi
dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 dell' 11 giugno 2019. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «negli esercizi
in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31
dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023».
9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento
delle attivita' e di agevolare il perseguimento delle
finalita' attribuite dalla legislazione vigente o delegate
dall'amministrazione vigilante, alla Fondazione di cui
all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' differita al 1° gennaio 2024 l'applicazione
delle disposizioni in materia di contenimento della spesa
pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti
inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni
caso i limiti alle retribuzioni, agli emolumenti e ai
compensi stabiliti dalla normativa vigente e le
disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e
sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia
di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni
rilevanti in materia di finanza pubblica.
10-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 marzo 2023»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2023».
10-ter. All'articolo 15-bis, comma 6, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole:
«30 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2023».
10-quater. Al fine di permettere l'ordinata
conclusione delle istruttorie in corso in relazione agli
accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo
43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
all'articolo 43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n.
50 del 2022 le parole: «al 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2023».
10-quinquies. I termini previsti dalla nota II-bis
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, nonche' il termine previsto
dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai
fini del riconoscimento del credito d'imposta per il
riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo
compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono
fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei
termini di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' versato.
10-sexies. Per le regioni in cui siano state indette
le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio
regionale alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui
all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle
aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, e'
differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13
maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati
rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista
dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della
pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle
finanze.
10-septies. All'articolo 1, comma 927, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la
presentazione di specifiche istanze di liquidazione di
crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di
Roma, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta mesi». (16)
10-octies. Per le spese sostenute nel 2022, nonche'
per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite
alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione
per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o
di cessione del credito relative agli interventi eseguiti
sia sulle singole unita' immobiliari, sia sulle parti
comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve
essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31
marzo 2023.
10-novies. Con riferimento alle spese sostenute nel
2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di
edifici residenziali, il termine per la trasmissione
all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti
individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016, dei
dati di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' prorogato dal 16
marzo 2023 al 31 marzo 2023.
10-decies. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo
previsto dall'articolo 1, comma 644, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e' pari a 700.000 euro per
concludere le operazioni di rimborso relative al programma
disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156; gli
aderenti comunicano alla PagoPA Spa entro il termine di
decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il
codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del
rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati
durante il predetto programma realizzato dall'8 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 possono essere promosse entro il
termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini
si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le
convenzioni stipulate in data 30 novembre 2020 dal
Ministero dell'economia e delle finanze con la PagoPa Spa e
con la Consap Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e
289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri
e spese sono a carico delle risorse finanziarie del
predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della
legge n. 234 del 2021, non oltre il limite massimo
complessivo di 700.000 euro. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10-undecies. All'articolo 3, comma 1, alinea, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le
parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 luglio 2023».»
Il testo dell'articolo 2, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44 e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 2-ter.
- Si riporta il testo degli articoli 64 e 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 64 (Albo). - 1. Il gruppo bancario e' iscritto
in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia
l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione
aggiornata.
3. La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio
all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e
alla sua iscrizione nell'albo e puo' determinare la
composizione del gruppo bancario anche in difformita' da
quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la
capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
una societa' di partecipazione finanziaria mista,
l'iscrizione nell'albo e' subordinata all'autorizzazione
indicata all'articolo 60-bis.
4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti
connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.»
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.»
Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.