((Art. 2 quinquies 
 
 Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito 
 
  1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione  di  cessione  del
credito di cui al l'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia  stato
concluso alla data del 31 marzo  2023,  puo'  essere  effettuata  dal
beneficiario della detrazione con le modalita' ed entro i termini  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  se
la cessione e' eseguita a favore di banche,  intermediari  finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario
iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico  o
imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,   n.   14
          (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi): 
                «Art. 3. (Proroga di termini in materia  economica  e
          finanziaria).  -  1.  All'articolo   35,   comma   4,   del
          decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2022,  n.  122,  in
          materia di presentazione della  dichiarazione  sull'imposta
          municipale propria  (IMU),  relativa  all'anno  di  imposta
          2021, le parole: «e' differito al 31  dicembre  2022»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «e'  prorogato  al  30  giugno
          2023». 
                2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo  periodo,  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.  136,
          relativo  alla  semplificazione  in  tema  di  fatturazione
          elettronica per  gli  operatori  sanitari,  le  parole:  «e
          2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,». 
                3.  All'articolo  2,  comma  6-quater,  del   decreto
          legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,  le  parole:  «dal  1°
          gennaio 2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  1°
          gennaio 2024». 
                4. All'articolo  3,  comma  1,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2021 e 2022»  sono
          sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023». 
                5.  All'articolo  26-bis,  comma   1,   alinea,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022  n.  50,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91,  le
          parole:  «al  31  dicembre  2022»  sono  sostituite   dalle
          seguenti:  «alla  data  di  acquisto  di  efficacia   delle
          disposizioni del  decreto  legislativo  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78
          e comunque non oltre il 30 giugno 2023». 
                5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567,
          della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  che  sottoscrivono
          l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1 entro
          il termine previsto dal comma  783  dell'articolo  1  della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  il  contributo  relativo
          all'annualita'    2022    e'    erogato     successivamente
          all'erogazione  dell'ultima  annualita',  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  previa  verifica   della
          realizzazione di risorse proprie pari ad almeno  un  quarto
          del  contributo  complessivamente   erogato.   Agli   oneri
          derivanti dal primo periodo,  pari  a  7.772.950  euro  per
          l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo per interventi strutturali di politica  economica
          di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per  i  comuni  di  cui  al
          presente comma, il termine del  15  giugno  2022,  previsto
          dall'articolo 1, comma 575, della legge 30  dicembre  2021,
          n. 234, e' differito al 15 marzo 2023,  fermo  restando  il
          rispetto delle scadenze  e  delle  condizioni  indicate  al
          medesimo comma 575. Restano altresi' valide ed efficaci  le
          attivita' poste in essere e definite dai  comuni  ai  sensi
          del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
          n. 234. 
                6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della
          legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno. 
                7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30  dicembre
          2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
          dalle seguenti: «30 giugno 2023». Agli oneri derivanti  dal
          presente comma, pari a 175.000 euro  per  l'anno  2023,  si
          provvede mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di
          parte corrente, iscritto  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   di   cui
          all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196. 
                7-bis. Per i  costi  sostenuti  dalla  Concessionaria
          servizi pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attivita'
          della Segreteria tecnica della Commissione tecnica nominata
          con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  4
          luglio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 174 del 26  luglio  2019,  e'  autorizzata  la
          spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro  per  l'anno
          2023, in relazione alla  conseguente  estensione  temporale
          dall'applicazione  del  disciplinare  stipulato  ai   sensi
          dell'articolo 8 del decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 10 maggio  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 135 dell' 11 giugno 2019. Agli oneri derivanti
          dal presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si
          provvede mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di
          parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma  5,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
                8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole:  «negli  esercizi
          in corso al 31 dicembre 2021 e al 31  dicembre  2022»  sono
          sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso  al  31
          dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023». 
                9. All'articolo  6,  comma  1,  del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31  dicembre  2021»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
                10. Al  fine  di  assicurare  l'efficace  svolgimento
          delle attivita'  e  di  agevolare  il  perseguimento  delle
          finalita' attribuite dalla legislazione vigente o  delegate
          dall'amministrazione  vigilante,  alla  Fondazione  di  cui
          all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, e' differita al 1° gennaio 2024 l'applicazione
          delle disposizioni in materia di contenimento  della  spesa
          pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti
          inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1,  comma  3,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in  ogni
          caso i limiti  alle  retribuzioni,  agli  emolumenti  e  ai
          compensi   stabiliti   dalla   normativa   vigente   e   le
          disposizioni  in  materia  di  equilibrio  dei  bilanci   e
          sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
          ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4  e  5  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle  in  materia
          di obblighi di comunicazione dei dati e delle  informazioni
          rilevanti in materia di finanza pubblica. 
                10-bis. All'articolo 64, comma 3,  del  decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31  marzo  2023»,
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
          giugno 2023». 
                10-ter.   All'articolo   15-bis,   comma    6,    del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole:
          «30 novembre 2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
          giugno 2023». 
                10-quater.   Al   fine   di   permettere   l'ordinata
          conclusione delle istruttorie in corso  in  relazione  agli
          accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo
          43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2022,   n.   91,
          all'articolo 43, comma 5-bis, del citato  decreto-legge  n.
          50  del  2022  le  parole:  «al  31  dicembre  2022»   sono
          sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2023». 
                10-quinquies. I termini previsti  dalla  nota  II-bis
          all'articolo 1 della  tariffa,  parte  prima,  allegata  al
          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          26  aprile  1986,  n.  131,  nonche'  il  termine  previsto
          dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  ai
          fini  del  riconoscimento  del  credito  d'imposta  per  il
          riacquisto della  prima  casa,  sono  sospesi  nel  periodo
          compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre  2023.  Sono
          fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle  entrate
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, emessi per il  mancato  rispetto  dei
          termini di  cui  alla  nota  II-bis  all'articolo  1  della
          tariffa, parte prima, allegata al testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, e del termine di cui all'articolo  7  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448, e non si fa  luogo  al  rimborso  di
          quanto gia' versato. 
                10-sexies. Per le regioni in cui siano state  indette
          le elezioni del Presidente della regione  e  del  Consiglio
          regionale alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui
          all'articolo 50, comma  3,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  limitatamente  alle
          aliquote  applicabili  per  l'anno  di  imposta  2023,   e'
          differito al 31 marzo  2023.  Tali  regioni,  entro  il  13
          maggio  2023,  provvedono  alla   trasmissione   dei   dati
          rilevanti per la determinazione dell'addizionale  regionale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  prevista
          dall'articolo 50, comma  3,  quarto  periodo,  del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  ai  fini  della
          pubblicazione nel  sito  internet  del  Dipartimento  delle
          finanze. 
                10-septies. All'articolo 1, comma 927, della legge 30
          dicembre  2018,  n.  145,  relativo  al  termine   per   la
          presentazione di  specifiche  istanze  di  liquidazione  di
          crediti derivanti da obbligazioni contratte dal  comune  di
          Roma, le parole: «quarantotto mesi» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «sessanta mesi». (16) 
                10-octies. Per le spese sostenute nel  2022,  nonche'
          per le rate residue non fruite  delle  detrazioni  riferite
          alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la  comunicazione
          per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o
          di cessione del credito relative agli  interventi  eseguiti
          sia sulle  singole  unita'  immobiliari,  sia  sulle  parti
          comuni  degli  edifici,  di  cui   all'articolo   121   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  deve
          essere trasmessa all'Agenzia  delle  entrate  entro  il  31
          marzo 2023. 
                10-novies. Con riferimento alle spese  sostenute  nel
          2022  per  interventi  effettuati  sulle  parti  comuni  di
          edifici  residenziali,  il  termine  per  la   trasmissione
          all'Agenzia  delle   entrate,   da   parte   dei   soggetti
          individuati  dall'articolo  2  del  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre  2016,  dei
          dati di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge
          26 ottobre 2019, n.  124,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' prorogato  dal  16
          marzo 2023 al 31 marzo 2023. 
                10-decies. Per l'anno 2023  la  dotazione  del  fondo
          previsto  dall'articolo  1,  comma  644,  della  legge   30
          dicembre  2021,  n.  234,  e'  pari  a  700.000  euro   per
          concludere le operazioni di rimborso relative al  programma
          disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156; gli
          aderenti comunicano alla PagoPA Spa  entro  il  termine  di
          decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il
          codice IBAN idoneo per rendere  possibile  l'accredito  del
          rimborso. Le controversie concernenti i  rimborsi  maturati
          durante il predetto programma  realizzato  dall'8  dicembre
          2020 al 30 giugno 2021 possono  essere  promosse  entro  il
          termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini
          si applicano, secondo  quanto  stabilito  dall'articolo  1,
          comma 642,  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  le
          convenzioni  stipulate  in  data  30  novembre   2020   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze con la PagoPa Spa e
          con la Consap Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e
          289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui  oneri
          e  spese  sono  a  carico  delle  risorse  finanziarie  del
          predetto fondo di cui  all'articolo  1,  comma  644,  della
          legge  n.  234  del  2021,  non  oltre  il  limite  massimo
          complessivo di  700.000  euro.  Agli  oneri  derivanti  dal
          presente comma, pari a 700.000 euro  per  l'anno  2023,  si
          provvede mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di
          parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma  5,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
                10-undecies. All'articolo 3,  comma  1,  alinea,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25  febbraio  2022,  n.  15,  le
          parole: «31 luglio 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «31 luglio 2023».» 
              Il testo dell'articolo 2,  del  decreto-legge  2  marzo
          2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          aprile 2012, n. 44 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 2-ter. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  64  e  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38  (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
                «Art. 64 (Albo). - 1. Il gruppo bancario e'  iscritto
          in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
                2.  La  capogruppo  comunica  alla   Banca   d'Italia
          l'esistenza del  gruppo  bancario  e  la  sua  composizione
          aggiornata. 
                3.  La  Banca  d'Italia  puo'   procedere   d'ufficio
          all'accertamento dell'esistenza di  un  gruppo  bancario  e
          alla  sua  iscrizione  nell'albo  e  puo'  determinare   la
          composizione del gruppo bancario anche  in  difformita'  da
          quanto comunicato dalla capogruppo.  Nei  casi  in  cui  la
          capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
          una   societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,
          l'iscrizione nell'albo  e'  subordinata  all'autorizzazione
          indicata all'articolo 60-bis. 
                4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano  negli
          atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 
                5.  La  Banca  d'Italia  disciplina  gli  adempimenti
          connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.» 
                «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
                2. Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli
          intermediari finanziari possono: 
                  a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi
          di pagamento a condizione che siano a cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
                  b) prestare servizi di investimento se  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                  c)   esercitare   le   altre   attivita'   a   loro
          eventualmente  consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.» 
              Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
          delle assicurazioni private) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.