Art. 10 Estensione dell'autorizzazione 1. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), che intendono effettuare anche operazioni di riparazione e intervento tecnico successivo alla prima installazione, chiedono l'estensione della propria autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' completa, attestando il rispetto dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 7 e ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 1. 2. I Centri tecnici che intendono svolgere attivita' sui tachigrafi di generazione piu' recente rispetto a quella cui si riferisce l'autorizzazione gia' rilasciata chiedono l'estensione della stessa, attestando il rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 1. 3. I Centri tecnici gia' autorizzati a operare sui tachigrafi digitali di ogni generazione possono chiedere l'estensione a operare anche sui tachigrafi analogici. 4. L'istanza di estensione e' presentata, con modalita' telematica, al Ministero per il tramite della camera di commercio competente per territorio, allegando la ricevuta del pagamento del diritto di segreteria con le modalita' previste all'art. 8, comma 3. 5. La camera di commercio, valutati i requisiti per la procedibilita' dell'istanza, accerta la completezza e l'adeguatezza della documentazione prevista, richiedendo le integrazioni eventualmente necessarie, e procede ad apposita verifica ispettiva, di cui redige il relativo verbale, che deve necessariamente contenere un'analisi puntuale dei requisiti richiesti dal presente decreto. Solo a seguito del positivo esito, debitamente attestato dalla camera di commercio competente, dell'esame istruttorio preliminare, da completarsi entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la suddetta camera invia al Ministero l'istanza di estensione dell'autorizzazione, completa dei relativi allegati richiesti e corredata dal verbale d'ispezione. 6. Il Ministero, accertata la completezza documentale dell'istanza e il possesso da parte del soggetto istante dei requisiti previsti dal regolamento e dal presente decreto, rilascia provvedimento di estensione dell'autorizzazione originaria, mantenendo il numero identificativo rilasciato e la scadenza di quest'ultima, notificando il suddetto provvedimento di estensione, esclusivamente con mezzi telematici, all'impresa istante e dandone contestuale comunicazione alla camera di commercio e all'Unioncamere. 7. Il Centro tecnico espone l'atto autorizzativo previo assolvimento dell'imposta di bollo, dandone evidenza alla camera di commercio.