Art. 10 
 
                   Estensione dell'autorizzazione 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1,  lettere  a)  e  b),  che
intendono effettuare anche operazioni  di  riparazione  e  intervento
tecnico successivo alla prima  installazione,  chiedono  l'estensione
della propria autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' completa,
attestando il rispetto dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 7  e
ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 1. 
  2. I Centri tecnici che intendono svolgere attivita' sui tachigrafi
di generazione piu'  recente  rispetto  a  quella  cui  si  riferisce
l'autorizzazione gia' rilasciata chiedono l'estensione della  stessa,
attestando il rispetto dei requisiti  di  cui  ai  paragrafi  2  e  3
dell'Allegato 1. 
  3. I Centri tecnici  gia'  autorizzati  a  operare  sui  tachigrafi
digitali di ogni generazione possono chiedere l'estensione a  operare
anche sui tachigrafi analogici. 
  4. L'istanza di estensione e' presentata, con modalita' telematica,
al Ministero per il tramite della camera di commercio competente  per
territorio, allegando  la  ricevuta  del  pagamento  del  diritto  di
segreteria con le modalita' previste all'art. 8, comma 3. 
  5.  La  camera  di  commercio,  valutati   i   requisiti   per   la
procedibilita' dell'istanza, accerta la completezza  e  l'adeguatezza
della   documentazione   prevista,   richiedendo   le    integrazioni
eventualmente necessarie, e procede ad apposita  verifica  ispettiva,
di cui redige il relativo verbale, che deve necessariamente contenere
un'analisi puntuale dei requisiti  richiesti  dal  presente  decreto.
Solo a seguito del positivo esito, debitamente attestato dalla camera
di  commercio  competente,  dell'esame  istruttorio  preliminare,  da
completarsi entro quarantacinque giorni dalla data  di  presentazione
dell'istanza, la suddetta camera  invia  al  Ministero  l'istanza  di
estensione  dell'autorizzazione,  completa  dei   relativi   allegati
richiesti e corredata dal verbale d'ispezione. 
  6. Il Ministero, accertata la completezza documentale  dell'istanza
e il possesso da parte del soggetto istante  dei  requisiti  previsti
dal regolamento e dal presente  decreto,  rilascia  provvedimento  di
estensione  dell'autorizzazione  originaria,  mantenendo  il   numero
identificativo rilasciato e la scadenza di quest'ultima,  notificando
il suddetto provvedimento di  estensione,  esclusivamente  con  mezzi
telematici, all'impresa istante e dandone  contestuale  comunicazione
alla camera di commercio e all'Unioncamere. 
  7.  Il  Centro   tecnico   espone   l'atto   autorizzativo   previo
assolvimento dell'imposta di bollo, dandone evidenza alla  camera  di
commercio.