Art. 11 
 
                    Variazioni dei Centri tecnici 
 
  1. Nei casi individuati nell'Allegato 3, punto 3, il Centro tecnico
presenta telematicamente, per il tramite della camera  di  commercio,
istanza di mantenimento dell'autorizzazione al  Ministero,  allegando
la ricevuta di pagamento del diritto di segreteria con  le  modalita'
previste all'art. 8, comma 3. 
  2. La CCIAA valuta i requisiti per la procedibilita'  dell'istanza,
accerta la completezza della documentazione prevista,  richiedendone,
se del caso, l'integrazione e redige, laddove necessario, il  verbale
della verifica ispettiva finalizzata ad accertare la sussistenza  dei
requisiti normativi  nella  sede  operativa  del  Centro  istante.  A
seguito dell'esito positivo dell'esame  istruttorio  preliminare,  da
completarsi entro quarantacinque giorni dalla data  di  presentazione
dell'istanza, la camera di commercio invia al Ministero l'istanza  di
variazione  dell'autorizzazione,  completa  dei   relativi   allegati
richiesti e corredata dal verbale. 
  3. Il Ministero, ricevuta l'istanza e  gli  atti  istruttori  dalla
camera di commercio, in esito alla  valutazione  positiva  in  merito
alle  variazioni  intervenute,  rilascia  una  nuova  autorizzazione,
mantenendo il  codice  identificativo  e  la  scadenza  previsti  nel
provvedimento autorizzativo originariamente rilasciato. 
  4. Il Ministero, esclusivamente con mezzi telematici,  notifica  al
Centro tecnico l'autorizzazione e ne  da'  contestuale  comunicazione
alla  CCIAA  e  all'Unioncamere.  Il  Centro  tecnico  espone  l'atto
autorizzativo previo  assolvimento  dell'imposta  di  bollo,  dandone
evidenza alla camera di commercio. 
  5. Il legale rappresentante dei soggetti di cui all'art.  5,  comma
1, lettere c) e d), nel caso  di  nomina  di  un  nuovo  responsabile
tecnico o di un nuovo tecnico successiva al  rilascio  o  al  rinnovo
dell'autorizzazione,  trasmette  alla  camera  di  commercio  IAA  la
documentazione  di  cui  all'art.  12,  comma  1,   unitamente   alla
documentazione  attestante  il  possesso  del  requisito   di   buona
reputazione, secondo quanto previsto nell'Allegato 1. Contestualmente
alla presentazione della documentazione richiesta, il Centro  tecnico
restituisce la carta tachigrafica dei soggetti non piu' in servizio o
non piu' autorizzati a operare sul tachigrafo e presenta domanda  per
il rilascio della carta dell'officina ai nuovi tecnici. A seguito  di
esito positivo, gli atti sono trasmessi dalla camera di commercio  al
Ministero.