Art. 11 Variazioni dei Centri tecnici 1. Nei casi individuati nell'Allegato 3, punto 3, il Centro tecnico presenta telematicamente, per il tramite della camera di commercio, istanza di mantenimento dell'autorizzazione al Ministero, allegando la ricevuta di pagamento del diritto di segreteria con le modalita' previste all'art. 8, comma 3. 2. La CCIAA valuta i requisiti per la procedibilita' dell'istanza, accerta la completezza della documentazione prevista, richiedendone, se del caso, l'integrazione e redige, laddove necessario, il verbale della verifica ispettiva finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti normativi nella sede operativa del Centro istante. A seguito dell'esito positivo dell'esame istruttorio preliminare, da completarsi entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la camera di commercio invia al Ministero l'istanza di variazione dell'autorizzazione, completa dei relativi allegati richiesti e corredata dal verbale. 3. Il Ministero, ricevuta l'istanza e gli atti istruttori dalla camera di commercio, in esito alla valutazione positiva in merito alle variazioni intervenute, rilascia una nuova autorizzazione, mantenendo il codice identificativo e la scadenza previsti nel provvedimento autorizzativo originariamente rilasciato. 4. Il Ministero, esclusivamente con mezzi telematici, notifica al Centro tecnico l'autorizzazione e ne da' contestuale comunicazione alla CCIAA e all'Unioncamere. Il Centro tecnico espone l'atto autorizzativo previo assolvimento dell'imposta di bollo, dandone evidenza alla camera di commercio. 5. Il legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), nel caso di nomina di un nuovo responsabile tecnico o di un nuovo tecnico successiva al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione, trasmette alla camera di commercio IAA la documentazione di cui all'art. 12, comma 1, unitamente alla documentazione attestante il possesso del requisito di buona reputazione, secondo quanto previsto nell'Allegato 1. Contestualmente alla presentazione della documentazione richiesta, il Centro tecnico restituisce la carta tachigrafica dei soggetti non piu' in servizio o non piu' autorizzati a operare sul tachigrafo e presenta domanda per il rilascio della carta dell'officina ai nuovi tecnici. A seguito di esito positivo, gli atti sono trasmessi dalla camera di commercio al Ministero.