Art. 17 
 
                         Controlli periodici 
 
  1. I controlli periodici  dei  tachigrafi  installati  sui  veicoli
hanno luogo dopo ogni riparazione degli stessi,  dopo  ogni  modifica
del coefficiente caratteristico del  veicolo  o  della  circonferenza
effettiva degli pneumatici, dopo un periodo  di  ora  UTC  errata  di
oltre venti  minuti,  dopo   la   modifica   del   VRN   (numero   di
immatricolazione del veicolo) e  comunque  almeno  ogni  due  anni  a
decorrere dall'ultimo controllo. I controlli da eseguire a  cura  dei
Centri tecnici e le relative modalita' sono definiti al paragrafo  10
dell'Allegato 1.