Art. 17 Controlli periodici 1. I controlli periodici dei tachigrafi installati sui veicoli hanno luogo dopo ogni riparazione degli stessi, dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva degli pneumatici, dopo un periodo di ora UTC errata di oltre venti minuti, dopo la modifica del VRN (numero di immatricolazione del veicolo) e comunque almeno ogni due anni a decorrere dall'ultimo controllo. I controlli da eseguire a cura dei Centri tecnici e le relative modalita' sono definiti al paragrafo 10 dell'Allegato 1.