Art. 19 
 
                            Sorveglianza 
 
  1. La sorveglianza sul Centro tecnico, finalizzata a verificare che
siano  adempiuti  gli  obblighi   previsti   nel   provvedimento   di
autorizzazione e la sussistenza dei  requisiti  di  cui  al  presente
decreto, e' esercitata dalla camera di commercio: 
    a) in occasione del rinnovo dell'autorizzazione; 
    b) mediante verifiche tecniche a  sorpresa,  con  l'obiettivo  di
garantire su base annuale i controlli su almeno il  dieci  per  cento
dei soggetti iscritti nell'elenco  dei  Centri  tecnici  situati  nel
territorio di propria competenza. 
  2. Il Centro tecnico e' tenuto  a  consentire  l'accesso,  ai  fini
della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione,  di  ispezione  e  di
prova, nonche' a fornire la  necessaria  collaborazione  e  tutte  le
informazioni dovute, tra  le  quali,  a  titolo  esemplificativo,  la
documentazione tecnica,  i  dati  relativi  agli  interventi  tecnici
annotati nel registro di cui all'art. 15, nonche'  la  documentazione
relativa al sistema di  qualita'  e  i  dati  contenuti  nelle  carte
tachigrafiche  officina,   eventualmente   mediante   l'utilizzo   di
strumentazione in dotazione al Centro. 
  3. La camera di commercio rilascia al Centro  tecnico  un  rapporto
della visita ispettiva, trasmettendone copia entro quindici giorni al
Ministero. Il  Centro  conserva  il  rapporto  per due  anni  e,  ove
richiesto, lo mette a disposizione dell'ente di certificazione. 
  4. Nelle ipotesi in cui la sorveglianza di cui al comma 1,  lettera
b) abbia dato esito negativo o il Centro tecnico non abbia sanato  le
eventuali non conformita' indicate  dalla  camera  entro  il  termine
all'uopo assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, la camera
di commercio ritira in via  cautelare  le  carte  tachigrafiche,  ove
applicabile, nonche' i punzoni e i sigilli.  La  camera  comunica  al
Ministero l'esito conclusivo della  sorveglianza  per  gli  eventuali
provvedimenti di competenza. 
  5. L'Unioncamere, sentito il Ministero, provvede a emanare apposite
linee guida inerenti all'esecuzione dell'attivita' di sorveglianza da
parte  delle   camere   di   commercio,   al   fine   di   assicurare
l'armonizzazione sui territori.