Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, oltre alle definizioni di cui all'art. 2 del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, e di cui all'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, si intende per: a) «Ministero» o «MIMIT»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; b) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) «Camera di commercio competente per territorio» o «CCIAA»: la Camera di commercio in cui si trova la sede operativa del Centro tecnico (officina/carrozzeria/impianto di produzione); d) «organismo nazionale di accreditamento» l'unico organismo che in uno Stato membro e' stato autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del reg. CE 765/2008; e) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico delle camere di commercio; f) «gestore del sistema informativo»: la societa' InfoCamere S.C.p.A. - Societa' consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni; g) «Autorita' di controllo»: le autorita' di controllo deputate alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ovvero quelle adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; h) «buona reputazione»: requisito soggettivo minimo che deve essere posseduto dai soggetti che operano nell'ambito dei Centri tecnici, necessario a garantire competenza e affidabilita', la cui disciplina e' definita al paragrafo 1 dell'Allegato 1 del presente decreto; i) «Centro tecnico»: il soggetto autorizzato ad eseguire l'installazione (ove ammessa), l'attivazione, il controllo periodico, la calibratura e riparazione dei tachigrafi di ogni generazione e dei loro componenti, in accordo con il regolamento (UE) n. 165/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799; j) «DSRC (Dedicated Short Range Communication)»: la comunicazione dedicata a corto raggio in modalita' wireless, progettata per consentire di comunicare con altre tecnologie dell'infrastruttura nel sistema di trasporto intelligente (ITS); k) «GNSS» (Global Navigation Satellite System): il sistema per la geo-localizzazione; l) «intervento tecnico»: una qualsiasi delle operazioni successive alla prima installazione, eseguite a cura degli installatori, delle officine o dei costruttori di veicoli previste dall'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 165/2014, dall'Allegato 1B al regolamento (CE) n. 3821/85 e dall'Allegato 1C del regolamento di attuazione (UE) n. 2016/799. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende, altresi', per: a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020; b) «regolamento di esecuzione»: il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, e sue successive modificazioni; c) «decreto Carte»: il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, del 19 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 296 del 14 dicembre 2021, recante «Adeguamenti normativi sulle modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri».