Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini  dell'applicazione  del  presente  decreto,  oltre  alle
definizioni di cui all'art. 2 del regolamento (UE)  n.  165/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio  2014,  e  di  cui
all'art. 2 del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2016/799  della
Commissione, del 18 marzo 2016, si intende per: 
    a) «Ministero» o «MIMIT»: il Ministero delle imprese e  del  made
in Italy; 
    b) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura; 
    c) «Camera di commercio competente per territorio» o «CCIAA»:  la
Camera di commercio in cui si trova  la  sede  operativa  del  Centro
tecnico (officina/carrozzeria/impianto di produzione); 
    d) «organismo nazionale di accreditamento» l'unico organismo  che
in uno Stato membro e' stato autorizzato da  tale  Stato  a  svolgere
attivita' di accreditamento ai sensi del reg. CE 765/2008; 
    e) «sistema informativo»: il  sistema  elettronico  e  telematico
delle camere di commercio; 
    f) «gestore del  sistema  informativo»:  la  societa'  InfoCamere
S.C.p.A.  -  Societa'  consortile  di  informatica  delle  camere  di
commercio italiane per azioni; 
    g) «Autorita' di controllo»: le autorita' di  controllo  deputate
alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore  dei  trasporti  su
strada, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera f),
del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  ovvero  quelle
adibite o autorizzate ai servizi di polizia  stradale,  ai  sensi  di
quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285; 
    h) «buona reputazione»:  requisito  soggettivo  minimo  che  deve
essere posseduto dai soggetti  che  operano  nell'ambito  dei  Centri
tecnici, necessario a garantire competenza e  affidabilita',  la  cui
disciplina e' definita al paragrafo 1 dell'Allegato  1  del  presente
decreto; 
    i)  «Centro  tecnico»:  il  soggetto  autorizzato   ad   eseguire
l'installazione (ove ammessa), l'attivazione, il controllo periodico,
la calibratura e riparazione dei tachigrafi di ogni generazione e dei
loro componenti, in accordo con il regolamento (UE) n. 165/2014 e con
il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799; 
    j) «DSRC (Dedicated Short Range Communication)»: la comunicazione
dedicata  a  corto  raggio  in  modalita'  wireless,  progettata  per
consentire di comunicare con altre tecnologie dell'infrastruttura nel
sistema di trasporto intelligente (ITS); 
    k) «GNSS» (Global Navigation Satellite System): il sistema per la
geo-localizzazione; 
    l)  «intervento  tecnico»:   una   qualsiasi   delle   operazioni
successive  alla  prima  installazione,   eseguite   a   cura   degli
installatori, delle officine o dei costruttori  di  veicoli  previste
dall'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 165/2014, dall'Allegato 1B  al
regolamento (CE) n. 3821/85 e dall'Allegato  1C  del  regolamento  di
attuazione (UE) n. 2016/799. 
  2. Ai fini dell'applicazione  del  presente  decreto,  si  intende,
altresi', per: 
    a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 165/2014 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai  tachigrafi
nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal  regolamento
(UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del  15  luglio
2020; 
    b) «regolamento di esecuzione»: il regolamento di esecuzione (UE)
n. 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016,  e  sue  successive
modificazioni; 
    c) «decreto Carte»:  il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, di concerto con i  Ministri  dell'interno,  del  lavoro  e
delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, del 19
ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale  n.  296  del  14  dicembre  2021,  recante
«Adeguamenti normativi sulle modalita' per il  rilascio  delle  carte
tachigrafiche e per la tenuta dei registri».