Art. 21 Sospensione o revoca dell'autorizzazione 1. Il Ministero sospende l'autorizzazione del Centro tecnico, d'ufficio o su segnalazione della camera di commercio, degli organismi di certificazione o delle Autorita' di controllo, quando siano accertate una o piu' delle seguenti violazioni: a) mancata ottemperanza alle prescrizioni della camera di commercio in sede di sorveglianza o di rinnovo ovvero dell'organismo di certificazione in sede di audit o del Ministero; b) mancato rispetto o alterazione delle condizioni e dei requisiti sulla base dei quali e' stata rilasciata l'autorizzazione, il suo rinnovo o la sua estensione; c) mancata conformita' o mancata rispondenza di iscrizioni, marcature e sigilli di protezione; d) accertata mancata esecuzione o parziale esecuzione degli interventi tecnici annotati nel registro di cui all'art. 15; e) grave o ripetuto impedimento alle attivita' di sorveglianza. 2. La sospensione dura fino all'accertamento della cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi. 3. Il Ministero revoca l'autorizzazione del Centro tecnico quando: a) e' decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia cessata la causa che aveva determinato il provvedimento di sospensione di cui al comma 1; b) sia accertata la reiterazione delle violazioni di cui al comma 1; c) accertata falsita' delle attestazioni contenute nei rapporti tecnici di cui all'Allegato 1, punto 8; d) sia accertata la falsita' o mendacita' delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di autorizzazione, ovvero rinnovo, di estensione o di variazione dell'autorizzazione rilasciata, quando in assenza di esse il provvedimento non sarebbe stato adottato. 4. Salvo il caso in cui sussistano specifiche ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' e ferma restando l'ipotesi di assunzione di provvedimenti cautelari, il Ministero comunica al Centro tecnico l'avvio del procedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione rilasciata. Il provvedimento motivato di sospensione o di revoca dell'autorizzazione e' adottato dal Ministero, previo contraddittorio col Centro tecnico, e reca l'indicazione del termine e dell'autorita' cui e' possibile ricorrere. 5. Il provvedimento conclusivo del procedimento di cui al comma 4 e' notificato al Centro tecnico e i suoi effetti decorrono dalla data di notifica. Il provvedimento e', inoltre, contestualmente comunicato alla camera di commercio, all' Unioncamere, che provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'art. 13, nonche' all'organismo di certificazione o all'Autorita' di controllo da cui e' provenuta l'eventuale segnalazione. 6. Nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione al Centro tecnico ovvero di sospensione o cessazione dal servizio del responsabile tecnico o del tecnico, il Centro, nel termine di cinque giorni, restituisce le carte tachigrafiche, unitamente alle pinze, ai punzoni e ai sigilli, alla camera di commercio, la quale informa il Ministero dell'avvenuta consegna. 7. Fatte salve le ulteriori sanzioni o misure di natura penale, la mancata consegna delle carte tachigrafiche, delle pinze e dei punzoni e sigilli comporta: a) nel caso di sospensione dell'autorizzazione, il venir meno della possibilita' di riprendere l'attivita' decorsi trenta giorni dalla fine della sospensione; b) nel caso di revoca, il divieto a ripresentare istanza di autorizzazione ai sensi del presente decreto per un periodo di tempo pari a sessanta giorni decorrenti dalla notifica della revoca; c) nel caso di sospensione o cessazione dal servizio del responsabile tecnico o del tecnico, il venir meno della possibilita' di riprendere le attivita' decorsi trenta giorni dal ripristino delle condizioni di abilitazione all'esercizio dell'attivita'.