Art. 21 
 
              Sospensione o revoca dell'autorizzazione 
 
  1. Il  Ministero  sospende  l'autorizzazione  del  Centro  tecnico,
d'ufficio  o  su  segnalazione  della  camera  di  commercio,   degli
organismi di certificazione o delle Autorita'  di  controllo,  quando
siano accertate una o piu' delle seguenti violazioni: 
    a)  mancata  ottemperanza  alle  prescrizioni  della  camera   di
commercio in sede di sorveglianza o di rinnovo ovvero  dell'organismo
di certificazione in sede di audit o del Ministero; 
    b)  mancato  rispetto  o  alterazione  delle  condizioni  e   dei
requisiti sulla base dei quali e' stata rilasciata  l'autorizzazione,
il suo rinnovo o la sua estensione; 
    c) mancata  conformita'  o  mancata  rispondenza  di  iscrizioni,
marcature e sigilli di protezione; 
    d) accertata  mancata  esecuzione  o  parziale  esecuzione  degli
interventi tecnici annotati nel registro di cui all'art. 15; 
    e) grave o ripetuto impedimento alle attivita' di sorveglianza. 
  2. La sospensione dura fino all'accertamento della cessazione della
causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi. 
  3. Il Ministero revoca l'autorizzazione del Centro tecnico quando: 
    a) e' decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia cessata
la causa che aveva determinato il provvedimento di sospensione di cui
al comma 1; 
    b) sia accertata la reiterazione delle violazioni di cui al comma
1; 
    c) accertata falsita' delle attestazioni contenute  nei  rapporti
tecnici di cui all'Allegato 1, punto 8; 
    d) sia accertata la falsita'  o  mendacita'  delle  dichiarazioni
rese in sede di  richiesta  di  autorizzazione,  ovvero  rinnovo,  di
estensione o di variazione dell'autorizzazione rilasciata, quando  in
assenza di esse il provvedimento non sarebbe stato adottato. 
  4.  Salvo  il  caso  in  cui  sussistano  specifiche   ragioni   di
impedimento derivanti da particolari esigenze di  celerita'  e  ferma
restando l'ipotesi  di  assunzione  di  provvedimenti  cautelari,  il
Ministero comunica al Centro  tecnico  l'avvio  del  procedimento  di
sospensione  o   di   revoca   dell'autorizzazione   rilasciata.   Il
provvedimento motivato di sospensione o di revoca dell'autorizzazione
e' adottato dal Ministero, previo contraddittorio col Centro tecnico,
e reca l'indicazione del termine e dell'autorita'  cui  e'  possibile
ricorrere. 
  5. Il provvedimento conclusivo del procedimento di cui al  comma  4
e' notificato al Centro tecnico e i suoi effetti decorrono dalla data
di notifica. Il provvedimento e', inoltre, contestualmente comunicato
alla  camera  di  commercio,  all'  Unioncamere,  che   provvede   ad
aggiornare l'elenco di cui  all'art.  13,  nonche'  all'organismo  di
certificazione o all'Autorita'  di  controllo  da  cui  e'  provenuta
l'eventuale segnalazione. 
  6. Nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione  al  Centro
tecnico  ovvero  di  sospensione  o  cessazione  dal   servizio   del
responsabile tecnico o del tecnico, il Centro, nel termine di  cinque
giorni, restituisce le carte tachigrafiche, unitamente alle pinze, ai
punzoni e ai sigilli, alla camera di commercio, la quale  informa  il
Ministero dell'avvenuta consegna. 
  7. Fatte salve le ulteriori sanzioni o misure di natura penale,  la
mancata consegna delle carte tachigrafiche, delle pinze e dei punzoni
e sigilli comporta: 
    a) nel caso di sospensione  dell'autorizzazione,  il  venir  meno
della possibilita' di riprendere l'attivita'  decorsi  trenta  giorni
dalla fine della sospensione; 
    b) nel caso di revoca,  il  divieto  a  ripresentare  istanza  di
autorizzazione ai sensi del presente decreto per un periodo di  tempo
pari a sessanta giorni decorrenti dalla notifica della revoca; 
    c)  nel  caso  di  sospensione  o  cessazione  dal  servizio  del
responsabile tecnico o del tecnico, il venir meno della  possibilita'
di riprendere le attivita' decorsi trenta giorni dal ripristino delle
condizioni di abilitazione all'esercizio dell'attivita'.