Art. 4 
 
                            Omologazioni 
 
  1. L'omologazione di un tachigrafo o di un suo componente  e  delle
carte  tachigrafiche,  di  cui  al  regolamento,  e'  rilasciata  dal
Ministero secondo le modalita' di cui all'art. 7 del regolamento  per
la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per  pesare
e per misurare approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, in
conformita'  alle  disposizioni  dell'art.  4,   paragrafo   1,   del
regolamento e dell'Allegato IC del regolamento di esecuzione, 
  2.  Il  fabbricante  presenta  al  Ministero,  anche   tramite   un
mandatario, la  richiesta  di  omologazione,  contenente  il  nome  e
l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e l'indirizzo del
mandatario. 
  3.  Il  Ministero  rilascia  la  scheda  di  omologazione  per   il
tachigrafo e per i suoi componenti, secondo le disposizioni dell'art.
13 del regolamento e conformemente al modello di cui all'Allegato  II
del regolamento di esecuzione. 
  4. La scheda di  omologazione  viene  rilasciata  dal  Ministero  a
seguito del  rilascio  dei  certificati  previsti  dall'Allegato  IC,
paragrafo 8.1, punto 427) del regolamento di esecuzione. 
  5. Il fabbricante e' tenuto ad eseguire almeno  ogni  due  anni  le
verifiche previste dall'art. 20 del regolamento, al fine di garantire
la  sicurezza  e  l'invulnerabilita'  del  tachigrafo  e   dei   suoi
componenti e informa il Ministero di qualsiasi anomalia rilevata  per
l'adozione delle misure conseguenti.