Art. 4 Omologazioni 1. L'omologazione di un tachigrafo o di un suo componente e delle carte tachigrafiche, di cui al regolamento, e' rilasciata dal Ministero secondo le modalita' di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, in conformita' alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento e dell'Allegato IC del regolamento di esecuzione, 2. Il fabbricante presenta al Ministero, anche tramite un mandatario, la richiesta di omologazione, contenente il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e l'indirizzo del mandatario. 3. Il Ministero rilascia la scheda di omologazione per il tachigrafo e per i suoi componenti, secondo le disposizioni dell'art. 13 del regolamento e conformemente al modello di cui all'Allegato II del regolamento di esecuzione. 4. La scheda di omologazione viene rilasciata dal Ministero a seguito del rilascio dei certificati previsti dall'Allegato IC, paragrafo 8.1, punto 427) del regolamento di esecuzione. 5. Il fabbricante e' tenuto ad eseguire almeno ogni due anni le verifiche previste dall'art. 20 del regolamento, al fine di garantire la sicurezza e l'invulnerabilita' del tachigrafo e dei suoi componenti e informa il Ministero di qualsiasi anomalia rilevata per l'adozione delle misure conseguenti.