Art. 5 
 
                       Soggetti autorizzabili 
 
  1. Possono essere autorizzati ad operare quali Centri  tecnici  per
l'esecuzione degli interventi sui tachigrafi  analogici,  digitali  e
intelligenti, di cui all'art. 2, in conformita' alle specifiche degli
allegati  tecnici  di  ogni  apparecchio  di  controllo,  i  seguenti
soggetti: 
    a)  i  fabbricanti  dell'Unione  europea  di   veicoli   soggetti
all'installazione dei tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti
di produzione in Italia; 
    b) i fabbricanti di carrozzerie  per  autobus  e  autocarri,  ove
questi  mezzi  siano  soggetti  all'obbligo  di   installazione   del
tachigrafo; 
    c) i fabbricanti di tachigrafi dell'Unione europea  e  quelli  di
Paesi terzi,  nonche'  le  officine  concessionarie  aventi  sedi  in
Italia; 
    d) le imprese di riparazione di veicoli  nel  settore  meccanico,
elettrico o meccatronico.