Art. 5 Soggetti autorizzabili 1. Possono essere autorizzati ad operare quali Centri tecnici per l'esecuzione degli interventi sui tachigrafi analogici, digitali e intelligenti, di cui all'art. 2, in conformita' alle specifiche degli allegati tecnici di ogni apparecchio di controllo, i seguenti soggetti: a) i fabbricanti dell'Unione europea di veicoli soggetti all'installazione dei tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti di produzione in Italia; b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, ove questi mezzi siano soggetti all'obbligo di installazione del tachigrafo; c) i fabbricanti di tachigrafi dell'Unione europea e quelli di Paesi terzi, nonche' le officine concessionarie aventi sedi in Italia; d) le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico o meccatronico.