Art. 7 
 
                    Requisiti dei Centri tecnici 
 
  1. I soggetti di  cui  all'art.  5  sono  autorizzati  come  Centri
tecnici dal Ministero a condizione che siano  iscritti  nel  Registro
delle imprese e che abbiano presentato la  documentazione  necessaria
ai fini dell'accertamento del requisito di buona reputazione  di  cui
al paragrafo 1 dell'Allegato 1 al presente decreto. 
  2. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b)  svolgono
unicamente attivita' di prima  installazione  e  di  attivazione  dei
tachigrafi. Le amministrazioni competenti possono avviare, anche  per
questi  soggetti,  ispezioni  e  verifiche  delle  attivita'   svolte
relativamente all'installazione dei tachigrafi. 
  3. I soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lettere c) e  d)  sono  in
possesso, oltre che dei requisiti di cui ai commi  precedenti,  della
certificazione del sistema di gestione della qualita' (EN ISO  9001),
comprendente l'attivita' oggetto della richiesta  di  autorizzazione,
rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da  un  ente
designato ai sensi del regolamento (CE) n.  765/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e soddisfano i  requisiti
di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 1. 
  4. Nelle more del conseguimento della certificazione EN ISO 9001, i
soggetti di cui al comma 3 forniscono, all'atto  della  presentazione
dell'istanza di prima autorizzazione, copia dell'accettazione formale
dell'offerta economica dell'ente di certificazione. La certificazione
e' presentata alla camera di commercio competente per territorio e al
Ministero entro centoventi  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
notifica del rilascio dell'autorizzazione a svolgere  l'attivita'  in
qualita' di Centro tecnico. 
  5. Entro trenta giorni dalla  conclusione  delle  visite  ispettive
effettuate in sede di certificazione, di sorveglianza, da effettuarsi
con  cadenza  almeno  annuale,  e  di  rinnovo,  gli   organismi   di
certificazione inviano  al  Ministero  e  alla  camera  di  commercio
competente per territorio un rapporto contenente  almeno  i  seguenti
elementi informativi: 
    a) ragione sociale e indirizzo sede operativa del Centro tecnico; 
    b) numero dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero  e  codice
identificativo; 
    c) risultanze della visita ispettiva; 
    d) elenco del personale operante sui tachigrafi; 
    e) elenco della strumentazione con relativi numeri di matricola; 
    f) elenco della documentazione del sistema della qualita'; 
    g)  estremi  dell'ultimo  rinnovo  rilasciato  dalla  camera   di
commercio competente. 
  6. Entro cinque giorni dalla data di adozione di  provvedimenti  di
sospensione o  revoca  della  certificazione  rilasciata,  l'ente  di
certificazione ne da' comunicazione al Ministero  e  alla  camera  di
commercio, per il seguito di competenza. 
  7. Il Ministero segnala all'ente unico di accreditamento  eventuali
inosservanze da parte dell'ente di certificazione, per il seguito  di
competenza.