Art. 7 Requisiti dei Centri tecnici 1. I soggetti di cui all'art. 5 sono autorizzati come Centri tecnici dal Ministero a condizione che siano iscritti nel Registro delle imprese e che abbiano presentato la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento del requisito di buona reputazione di cui al paragrafo 1 dell'Allegato 1 al presente decreto. 2. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) svolgono unicamente attivita' di prima installazione e di attivazione dei tachigrafi. Le amministrazioni competenti possono avviare, anche per questi soggetti, ispezioni e verifiche delle attivita' svolte relativamente all'installazione dei tachigrafi. 3. I soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lettere c) e d) sono in possesso, oltre che dei requisiti di cui ai commi precedenti, della certificazione del sistema di gestione della qualita' (EN ISO 9001), comprendente l'attivita' oggetto della richiesta di autorizzazione, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un ente designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 1. 4. Nelle more del conseguimento della certificazione EN ISO 9001, i soggetti di cui al comma 3 forniscono, all'atto della presentazione dell'istanza di prima autorizzazione, copia dell'accettazione formale dell'offerta economica dell'ente di certificazione. La certificazione e' presentata alla camera di commercio competente per territorio e al Ministero entro centoventi giorni dalla data di ricezione della notifica del rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attivita' in qualita' di Centro tecnico. 5. Entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione, di sorveglianza, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, e di rinnovo, gli organismi di certificazione inviano al Ministero e alla camera di commercio competente per territorio un rapporto contenente almeno i seguenti elementi informativi: a) ragione sociale e indirizzo sede operativa del Centro tecnico; b) numero dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero e codice identificativo; c) risultanze della visita ispettiva; d) elenco del personale operante sui tachigrafi; e) elenco della strumentazione con relativi numeri di matricola; f) elenco della documentazione del sistema della qualita'; g) estremi dell'ultimo rinnovo rilasciato dalla camera di commercio competente. 6. Entro cinque giorni dalla data di adozione di provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione rilasciata, l'ente di certificazione ne da' comunicazione al Ministero e alla camera di commercio, per il seguito di competenza. 7. Il Ministero segnala all'ente unico di accreditamento eventuali inosservanze da parte dell'ente di certificazione, per il seguito di competenza.