Art. 4
1. Agli oneri derivanti dai richiami di cui all'art. 1,
complessivamente pari ad euro 281.588, si provvede mediante gli
stanziamenti di bilancio a legislazione vigente di ciascuna Forza
armata (rispettivamente euro 111.588 per l'Esercito italiano ed euro
170.000 per la Marina militare).
Roma, 7 marzo 2023
Il Ministro: Crosetto