Art. 4 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dai  richiami  di   cui   all'art.   1,
complessivamente pari ad  euro  281.588,  si  provvede  mediante  gli
stanziamenti di bilancio a legislazione  vigente  di  ciascuna  Forza
armata (rispettivamente euro 111.588 per l'Esercito italiano ed  euro
170.000 per la Marina militare). 
 
    Roma, 7 marzo 2023 
 
                                                Il Ministro: Crosetto