Art. 2 
 
                      Attivita' del Commissario 
 
  1. Il Commissario delegato, provvede,  anche  per  il  tramite  dei
soggetti attuatori di cui  all'art.  1,  comma  2,  limitatamente  ai
territori  delle  Regioni  Piemonte,  Liguria,   Lombardia,   Veneto,
Friuli-Venezia  Giulia,  Umbria,  Marche,  Lazio,  Abruzzo,   Molise,
Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome  di
Trento e di Bolzano: 
    a)  a  coordinare  le  attivita'  volte   all'ampliamento   della
capacita' del sistema di accoglienza, con particolare riferimento  ai
punti di crisi di cui all'art.  10-ter  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286 (di seguito  hotspot),  ai  centri  di  cui  agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  e  al
Sistema di accoglienza e integrazione di cui  all'art.  1-sexies  del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, anche in deroga  allo  schema
di  capitolato  d'appalto  approvato  con  il  decreto  del  Ministro
dell'interno di cui all'art. 12 del  citato  decreto  legislativo  n.
142/2015; 
    b) nelle more  dell'individuazione  di  disponibilita'  di  posti
nelle strutture di cui alla lettera a), a coordinare, coinvolgendo  i
territori interessati, l'attivita' per  l'accoglienza  delle  persone
migranti in strutture provvisorie, nelle  quali  sono  assicurate  le
prestazioni  concernenti  il   vitto,   l'alloggio,   il   vestiario,
l'assistenza sanitaria e la mediazione  linguistico-culturale,  anche
in deroga alle disposizioni contenute nello schema di  capitolato  di
gara di cui all'art. 12 del citato decreto  legislativo  n.  142  del
2015; 
    c) all'individuazione delle migliori soluzioni per assicurare  la
realizzazione di un servizio continuativo di  trasporto  marittimo  e
aereo, da parte di vettori all'uopo  individuati,  dagli  hotspot  ai
territori ove saranno individuati i centri e strutture di accoglienza
e all'adozione dei conseguenti atti amministrativi e gestori. 
  2. All'espletamento delle attivita' di cui al comma 1  si  provvede
anche avvalendosi delle deroghe espresse di cui all'art. 4. 
  3. Nelle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna
e nelle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  il  Commissario
delegato e i soggetti attuatori agiscono d'intesa  con  i  rispettivi
presidenti.