Art. 3
Concorso dei Corpi ed amministrazioni statali, di societa' a totale
capitale dello Stato e di societa' da esse controllate.
1. Il Commissario delegato, nei limiti delle risorse disponibili
per il contrasto dell'emergenza in rassegna, e' autorizzato ad
avvalersi:
a) delle strutture, dei mezzi e delle risorse umane delle Forze
armate e delle Forze dell'ordine, per il trasporto delle persone
migranti ai sensi della presente ordinanza;
b) delle articolazioni periferiche e centrali delle
amministrazioni dello Stato e di societa' a totale capitale dello
Stato e societa' da esse controllate, per il supporto
nell'espletamento delle attivita' di cui all'art. 2.