Art. 3 
 
Concorso dei Corpi ed amministrazioni statali, di societa'  a  totale
  capitale dello Stato e di societa' da esse controllate. 
 
  1. Il Commissario delegato, nei limiti  delle  risorse  disponibili
per il  contrasto  dell'emergenza  in  rassegna,  e'  autorizzato  ad
avvalersi: 
    a) delle strutture, dei mezzi e delle risorse umane  delle  Forze
armate e delle Forze dell'ordine,  per  il  trasporto  delle  persone
migranti ai sensi della presente ordinanza; 
    b)   delle   articolazioni   periferiche   e    centrali    delle
amministrazioni dello Stato e di societa'  a  totale  capitale  dello
Stato   e   societa'   da   esse   controllate,   per   il   supporto
nell'espletamento delle attivita' di cui all'art. 2.