Art. 4
Deroghe
1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il
Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati
possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga
alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6,
secondo comma, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni: articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254,
art. 14;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle
attivita' previste.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente
ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono
avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli
articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la
redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art.
163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo
dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di
conseguenza e' derogato il termine di cui al secondo periodo del
comma 10 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi
di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai
seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche
in assenza della delibera di programmazione;
24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso
di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento
delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze
emergenziali;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e
l'accelerazione della procedura concernente la valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario,
l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti
appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e
dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della
relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la
deroga agli articoli 76 e 98 e' riferita alle tempistiche e modalita'
delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile
con le esigenze del contesto emergenziale;
35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi
omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale;
37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed
autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di
qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal
contesto emergenziale lo richiedono;
59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche
sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 puo' essere messa a carico
dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente;
63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilita' di
consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui
alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potra' essere
utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la
verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6,
lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di
aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche al di fuori delle
ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta' di
esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse
non e' inferiore a cinque;
157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e connessi, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dalla
presente ordinanza;
105, allo scopo di consentire l'espletamento delle verifiche
circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte
all'art. 163, comma 7;
106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei
documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini
previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della
presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i
soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli
81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti
per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i
predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati
centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee
modalita' compatibili con la gestione della situazione emergenziale,
individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi
di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono
prevedere premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza
anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-bis del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su piu' turni
giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla
presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare
le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per
iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la
situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque
giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento
di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi
dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture
eventualmente gia' realizzata.