Art. 5
Procedure di approvazione dei progetti
1. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori di cui all'art.
1, comma 2, provvedono all'approvazione dei progetti finalizzati alla
realizzazione delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)
e b), ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da
indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti e da
concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla
conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o
soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di
adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in
sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena
di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie
al fine dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte
del Commissario delegato e dei soggetti attuatori, costituisce, ove
occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato
alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di
rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione
di pubblica utilita' delle opere e urgenza e indifferibilita' dei
relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e
nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni
dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si
intendono acquisiti con esito positivo.