Art. 5 
 
               Procedure di approvazione dei progetti 
 
  1. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori di  cui  all'art.
1, comma 2, provvedono all'approvazione dei progetti finalizzati alla
realizzazione delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a)
e b), ricorrendo, ove  necessario,  alla  conferenza  di  servizi  da
indire entro sette giorni dalla  disponibilita'  dei  progetti  e  da
concludersi entro quindici giorni dalla  convocazione.  Qualora  alla
conferenza di  servizi  il  rappresentante  di  un'amministrazione  o
soggetto invitato sia risultato assente o, comunque,  non  dotato  di
adeguato   potere   di   rappresentanza,   la   conferenza   delibera
prescindendo dalla sua presenza e dalla  adeguatezza  dei  poteri  di
rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso  manifestato  in
sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare,  a  pena
di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie
al fine dell'assenso. 
  2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte
del Commissario delegato e dei soggetti attuatori,  costituisce,  ove
occorra, variante agli strumenti urbanistici del  comune  interessato
alla realizzazione  delle  opere  o  alla  imposizione  dell'area  di
rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione
di pubblica utilita' delle opere e  urgenza  e  indifferibilita'  dei
relativi lavori. 
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i  pareri,  visti  e
nulla-osta  relativi  agli  interventi,  che  si  dovessero   rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette  giorni
dalla richiesta e, qualora entro tale  termine  non  siano  resi,  si
intendono acquisiti con esito positivo.