Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri connessi all'attivazione ed avvio delle prime
iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede nei
limiti delle risorse autorizzate con la delibera del Consiglio dei
ministri di cui in premessa. Per l'utilizzo delle risorse finanziarie
di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato definisce un
apposito quadro di impiego, che viene trasmesso al Ministro
dell'interno e al Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente
ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato.
3. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a trasferire, sulla
contabilita' speciale di cui al comma 2, eventuali ulteriori risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di
cui in premessa, previo nulla osta da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, comunicandolo al Dipartimento della protezione
civile.
4. Il Commissario delegato monitora l'impiego delle risorse di cui
al comma 1, relazionando in proposito con cadenza mensile al
Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile, ed
e' tenuto a rendicontarle ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
5. Il Commissario provvede alla quantificazione, anche progressiva,
delle risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle del presente
articolo, necessarie per la realizzazione delle attivita' di
accoglienza delle persone migranti e la relativa gestione fino al
termine dello stato di emergenza, per l'adozione delle conseguenti
determinazioni da parte del Governo.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2023
Il Capo del Dipartimento: Curcio