Art. 3 
 
                   Soggetti beneficiari del Fondo 
 
  1. Sono beneficiari del Fondo: 
    a) gli imprenditori agricoli, di cui  all'art.  2135  del  codice
civile ivi compresi gli imprenditori forestali, di cui  al  comma  2,
lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  singoli  o
associati, in cooperativa, anche in rete  tra  loro  e  i  lavoratori
agricoli, anche pensionati; 
    b)  le  organizzazioni  agricole  o  associazioni  datoriali,  di
categoria,  ambientaliste  riconosciute  ai  sensi  della   normativa
vigente quali coordinatori di iniziative che coinvolgano  i  soggetti
di cui al punto a), per le finalita' di cui all'art. 2  del  presente
decreto.