Art. 3 Soggetti beneficiari del Fondo 1. Sono beneficiari del Fondo: a) gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile ivi compresi gli imprenditori forestali, di cui al comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, singoli o associati, in cooperativa, anche in rete tra loro e i lavoratori agricoli, anche pensionati; b) le organizzazioni agricole o associazioni datoriali, di categoria, ambientaliste riconosciute ai sensi della normativa vigente quali coordinatori di iniziative che coinvolgano i soggetti di cui al punto a), per le finalita' di cui all'art. 2 del presente decreto.