Art. 13 
 
                  Abrogazioni e disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza abroga e sostituisce le ordinanze n. 4 e 5
del 2022 e n. 1 del 2023 del Commissario straordinario alla PSA. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza non si  applicano  alla
Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge  17
febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni nella legge 7 aprile
2022, n. 29. 
  3. La presente ordinanza si applica a far data dalla sua emanazione
e  fino  al  31  agosto  2023,  e'  immediatamente  comunicata   alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  alle  singole  regioni
interessate ai sensi  dell'art.  2,  comma  6  del  decreto-legge  17
febbraio 2022, n. 9,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  7
aprile 2022, n. 29 e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 aprile 2023 
 
                                 Il Commissario straordinario: Caputo