Art. 2 Obblighi di segnalazione 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, chiunque rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle autorita' competenti locali (ACL) territorialmente competente e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale salvo diversa indicazione dell'autorita' competente stessa. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano modalita' semplificate per facilitare l'adempimento dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1. 3. Ai fini del rispetto delle azioni di cui al comma 1 le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano sul proprio territorio una corretta azione di sensibilizzazione della popolazione al fine di ridurre il rischio di diffusione della malattia attraverso il fattore umano.