Art. 2 
 
                      Obblighi di segnalazione 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma   1,   del
decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2022, n.  29,  chiunque  rinvenga  esemplari  di
suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle
autorita' competenti locali (ACL) territorialmente competente e  deve
astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale salvo  diversa
indicazione dell'autorita' competente stessa. 
  2. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
individuano  modalita'  semplificate  per  facilitare   l'adempimento
dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1. 
  3. Ai fini del rispetto delle azioni di cui al comma 1 le regioni e
le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  assicurano  sul  proprio
territorio una corretta azione di sensibilizzazione della popolazione
al fine di ridurre il rischio di diffusione della malattia attraverso
il fattore umano.