Art. 4 Misure di controllo nei comuni della zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione parte I. 1. Nella zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione parte I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' alle disposizioni previste per detta zona dal medesimo regolamento, le autorita' competenti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, attuano quanto segue: a) suini selvatici: i. rafforzamento della sorveglianza passiva, ivi inclusa la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base degli ultimi ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le modalita' indicate nell'art. 10, comma 5 della presente ordinanza e attraverso attivita' di sensibilizzazione volta ad incentivare ed incrementare le segnalazioni di ritrovamento carcasse o animali moribondi o coinvolti in incidenti stradali; ii. regolamentazione dell'attivita' venatoria e di controllo verso i suini selvatici finalizzata all'eliminazione del maggior numero di capi possibile, che puo' essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza tenendo conto della situazione epidemiologica. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA, previo parere del Commissario straordinario alla PSA che all'occorrenza puo' richiedere parere del GOE e sulla base dell'andamento dei risultati della sorveglianza passiva, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono derogare alla necessita' di testare tutti i capi abbattuti; iii. utilizzo di trappole quale mezzo di riduzione della popolazione di suini selvatici. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultate negative ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA, previo parere del Commissario straordinario alla PSA che all'occorrenza puo' richiedere il parere del GOE e sulla base dell'andamento dei risultati della sorveglianza passiva, le regioni e province autonome possono derogare alla necessita' di testare tutti i capi cacciati; iv. le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su richiesta, possono autorizzare, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione, all'interno della zona di restrizione parte I o fuori di questa, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del regolamento (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi incluse le fattispecie previste dall'art. 49; v. verifica del rispetto del divieto di foraggiamento di suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e' previsto l'utilizzo delle esche ai fini di depopolamento; vi. divieto di movimentazione se non finalizzata alla macellazione e abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli animali non possono uscire dalla zona di restrizione; b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo ed il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attivita' provvede l'Autorita' competente locale (ACL) e le forze dell'ordine territorialmente competenti; ii. esecuzione puntuale del controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) n. 2020/689, di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e delle altre categorie di suini con un peso maggiore di 20 kg morti il sabato e la domenica; iii. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non gia' precedentemente pianificati, l'operatore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con l'Autorita' competente locale (ACL) la necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA; iv. macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento; v. previa valutazione della situazione epidemiologica e verifica dei requisiti di biosicurezza di cui al decreto ministeriale 28 giungo 2022 le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire il proseguimento dell'attivita' di allevamento familiare; vi. l'Autorita' competente locale (ACL) provvede alla verifica delle misure di biosicurezza rafforzate negli allevamenti commerciali cosi' come previsto dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni e dei livelli di biosicurezza, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformita' l'Autorita' competente locale (ACL), fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalita' e tempi per la risoluzione delle non conformita'. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse; vii. rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell'obbligo di validazione del Modello 4 da parte dell'Autorita' competente locale (ACL); viii. i movimenti di partite di suini detenuti nei territori di cui al presente articolo all'interno e al di fuori e verso il restante territorio nazionale, sono consentiti in vincolo e previa autorizzazione dall'Autorita' competente locale (ACL) sugli stabilimenti di partenza e di destinazione, ove diverse e subordinati ad una valutazione del rischio favorevole ed al rispetto delle seguenti condizioni: 1) lo stabilimento di partenza rispetta le misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che i requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022; 2) prenotifica all'Autorita' competente locale (ACL) sullo stabilimento di destinazione e verifica della disponibilita' alla ricezione della partita. 3) esame clinico effettuato dall'Autorita' competente locale (ACL) nelle 24 ore precedenti la movimentazione sui suini detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati, effettuato in accordo a quanto previsto dal vigente Manuale operativo nei suini detenuti; 4) rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i mezzi di trasporto di cui all'art. 24 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; ix. l'Autorita' competente locale (ACL), in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale n. 12438 del 18 maggio 2022. 2. Fatte salve le misure di cui all'art. 6 della presente ordinanza, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in cui insistono le zone di cui agli articoli 3 e 4, possono individuare nei territori di propria competenza non interessati dalla malattia, ulteriori zone a rischio nelle quali disporre almeno le misure di cui al precedente comma 1, lettera b) punti ii, iv, vi. Ulteriori eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'Unita' centrale di crisi, al fine di garantirne un'uniforme e immediata adozione.