Art. 4 
 
Misure di controllo nei comuni della  zona  confinante  con  la  zona
  infetta o nella zona soggetta a restrizione parte I. 
 
  1. Nella zona confinante con la zona infetta o nella zona  soggetta
a restrizione parte I  di  cui  all'allegato  I  del  regolamento  di
esecuzione  (UE)  n.   2021/605   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, in conformita' alle  disposizioni  previste  per  detta
zona dal medesimo regolamento, le autorita'  competenti  regionali  e
delle Province autonome di Trento e Bolzano e  le  aziende  sanitarie
locali, in maniera coordinata, attuano quanto segue: 
    a) suini selvatici: 
      i. rafforzamento della sorveglianza  passiva,  ivi  inclusa  la
ricerca attiva  delle  carcasse  di  suini  selvatici  programmata  e
coordinata a  livello  regionale,  razionalizzata  sulla  base  degli
ultimi ritrovamenti delle carcasse positive  e  rendicontata  con  le
modalita' indicate nell'art. 10, comma 5 della presente  ordinanza  e
attraverso attivita' di sensibilizzazione  volta  ad  incentivare  ed
incrementare le  segnalazioni  di  ritrovamento  carcasse  o  animali
moribondi o coinvolti in incidenti stradali; 
      ii. regolamentazione dell'attivita' venatoria  e  di  controllo
verso i suini  selvatici  finalizzata  all'eliminazione  del  maggior
numero di capi possibile, che puo'  essere  svolta  nel  rispetto  di
specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente
ordinanza tenendo  conto  della  situazione  epidemiologica.  I  capi
abbattuti possono  essere  destinati  all'autoconsumo  esclusivamente
all'interno della stessa zona di  restrizione  e  solo  se  risultati
negativi ai test di laboratorio per ricerca  del  virus  PSA,  previo
parere del Commissario straordinario alla PSA che all'occorrenza puo'
richiedere parere del GOE e sulla base dell'andamento  dei  risultati
della sorveglianza passiva, le regioni e Province autonome di  Trento
e Bolzano possono derogare alla necessita' di testare  tutti  i  capi
abbattuti; 
      iii. utilizzo  di  trappole  quale  mezzo  di  riduzione  della
popolazione di  suini  selvatici.  Le  procedure  per  la  cattura  e
l'abbattimento degli animali devono essere  documentate  e  applicate
nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse  degli
animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere  destinate
all'autoconsumo  esclusivamente  all'interno  della  stessa  zona  di
restrizione e solo se risultate negative ai test di  laboratorio  per
ricerca del virus PSA, previo parere  del  Commissario  straordinario
alla PSA che all'occorrenza puo' richiedere il parere del GOE e sulla
base dell'andamento dei  risultati  della  sorveglianza  passiva,  le
regioni e province  autonome  possono  derogare  alla  necessita'  di
testare tutti i capi cacciati; 
      iv. le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  su
richiesta, possono autorizzare, la movimentazione di carni  di  suini
selvatici abbattuti  e  destinati  alla  commercializzazione  per  il
consumo umano, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione,
all'interno della zona di restrizione parte I o fuori di questa,  per
essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei  rischi  di
cui all'allegato VII del regolamento delegato  (UE)  n.  2020/687,  a
seguito di esito negativo al  test  di  laboratorio  e  comunque  nel
rispetto  delle  condizioni  generali  e  specifiche   previste   del
regolamento  (UE)  n.  2021/605   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, ivi incluse le fattispecie previste dall'art. 49; 
      v. verifica del rispetto del divieto di foraggiamento di  suini
selvatici ad eccezione dei casi in cui e' previsto  l'utilizzo  delle
esche ai fini di depopolamento; 
      vi.  divieto  di  movimentazione  se   non   finalizzata   alla
macellazione e abbattimento immediato di suini selvatici catturati in
aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli
animali non possono uscire dalla zona di restrizione; 
    b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): 
      i. censimento di tutti gli stabilimenti  che  detengono  suini,
inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla  base
delle   informazioni   anagrafiche    verificate,    tra    cui    la
geolocalizzazione, l'orientamento produttivo ed  il  numero  di  capi
presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione  di
ogni  struttura  non   registrata   in   BDN   che   detenga,   anche
temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o  suini  anche  se
non destinati alla produzione di alimenti.  Alle  predette  attivita'
provvede l'Autorita' competente locale (ACL) e le  forze  dell'ordine
territorialmente competenti; 
      ii. esecuzione  puntuale  del  controllo  virologico  dei  casi
sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato
(UE) n. 2020/689, di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e delle
altre categorie di suini con un peso  maggiore  di  20  kg  morti  il
sabato e la domenica; 
      iii. qualora si rendano necessari trattamenti  terapeutici  sui
suini non gia' precedentemente pianificati, l'operatore dovra'  darne
comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con
l'Autorita' competente locale (ACL) la necessita' di effettuare prima
del trattamento il prelievo di sangue per escludere la  presenza  del
virus PSA; 
      iv. macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari
destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento; 
      v.  previa  valutazione  della  situazione   epidemiologica   e
verifica dei requisiti di biosicurezza di cui al decreto ministeriale
28 giungo 2022 le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano
possono consentire il  proseguimento  dell'attivita'  di  allevamento
familiare; 
      vi. l'Autorita' competente locale (ACL) provvede alla  verifica
delle misure di biosicurezza rafforzate negli allevamenti commerciali
cosi' come previsto dall'allegato II del  regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 2021/605 e successive modificazioni  ed  integrazioni  e  dei
livelli di  biosicurezza,  dando  priorita'  a  quelli  di  tipologia
«semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list nel
sistema Classyfarm.it.  In  caso  di  riscontro  di  non  conformita'
l'Autorita'  competente  locale  (ACL),  fatta  salva  l'adozione  di
specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalita'  e  tempi
per la risoluzione delle non conformita'. Se l'operatore non  adempie
alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei  suini  detenuti
ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse; 
      vii. rafforzamento della  vigilanza  sulle  movimentazioni  dei
suini e inserimento dell'obbligo di  validazione  del  Modello  4  da
parte dell'Autorita' competente locale (ACL); 
      viii. i movimenti di partite di suini detenuti nei territori di
cui al presente articolo  all'interno  e  al  di  fuori  e  verso  il
restante territorio nazionale, sono consentiti in  vincolo  e  previa
autorizzazione   dall'Autorita'   competente   locale   (ACL)   sugli
stabilimenti di partenza e di destinazione, ove diverse e subordinati
ad una valutazione  del  rischio  favorevole  ed  al  rispetto  delle
seguenti condizioni: 
        1)  lo  stabilimento  di  partenza  rispetta  le  misure   di
biosicurezza rafforzate di cui all'allegato  II  del  regolamento  di
esecuzione   (UE)   n.   2021/605 e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, oltre che i requisiti di cui al  decreto  del  Ministro
della salute 28 giugno 2022; 
        2) prenotifica all'Autorita' competente  locale  (ACL)  sullo
stabilimento di destinazione e  verifica  della  disponibilita'  alla
ricezione della partita. 
        3) esame clinico effettuato dall'Autorita' competente  locale
(ACL) nelle 24 ore precedenti la movimentazione  sui  suini  detenuti
nello stabilimento, compresi  quelli  destinati  a  essere  spostati,
effettuato in accordo a quanto previsto dal vigente Manuale operativo
nei suini detenuti; 
        4) rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i
mezzi di trasporto di cui all'art. 24 del regolamento  delegato  (UE)
n. 2020/687; 
      ix. l'Autorita' competente locale (ACL), in presenza  di  suini
detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti  verifica
il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale n.  12438
del 18 maggio 2022. 
  2.  Fatte  salve  le  misure  di  cui  all'art.  6  della  presente
ordinanza, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  in
cui insistono le zone di cui agli articoli 3 e 4, possono individuare
nei territori di propria competenza non interessati  dalla  malattia,
ulteriori zone a rischio nelle quali disporre almeno le misure di cui
al precedente comma  1,  lettera  b)  punti  ii,  iv,  vi.  Ulteriori
eventuali  misure  possono  essere  adottate   previo   coordinamento
nell'ambito dell'Unita' centrale di  crisi,  al  fine  di  garantirne
un'uniforme e immediata adozione.