Art. 5 
 
      Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti 
 
  1.   L'Autorita'   competente   locale   (ACL)   adotta   e   attua
immediatamente e senza indugio le  misure  previste  dal  regolamento
delegato (UE) n. 2020/687 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n.
136 in caso di sospetto e  conferma  della  presenza  della  malattia
all'interno di uno stabilimento ivi compresa  l'istituzione  di  zone
soggette a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza), e
vigila sul rispetto degli obblighi previsti da parte degli operatori. 
  2.  A  seguito  di  conferma  della  malattia  all'interno  di  uno
stabilimento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 22, comma  2
del regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e dal decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 136, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e
Bolzano, al fine di prevenire la diffusione della malattia,  in  base
alle informazioni epidemiologiche o ad  altri  dati  a  disposizione,
possono autorizzare l'abbattimento preventivo e la  macellazione  dei
suini detenuti negli  stabilimenti  situati  nelle  zone  soggette  a
restrizione istituite ai sensi del comma 1. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  nei  commi  1  e  2  del  presente
articolo, in caso di istituzione di una zona soggetta  a  restrizione
parte III di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n.
2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformita'
alle disposizioni ed ai divieti previsti per detta zona dal  medesimo
regolamento, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,
su  richiesta,  possono  autorizzare  le  movimentazioni  di   suini,
prodotti  a  base  di  carne,  sottoprodotti  di  origine  animale  e
materiale germinale, secondo  le  condizioni  generali  e  specifiche
previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e  successive
modificazioni ed integrazioni.