Art. 6 Misure di controllo sul territorio nazionale non interessato dalla malattia 1. Sul territorio nazionale non ricadente nelle zone di cui agli articoli 3 e 4 le autorita' competenti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, applicano le seguenti misure: a) applicazione dei Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29; b) completamento del censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni stabilimento non registrato in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti; c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformita' si applica il regime sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 - art. 23, comma 3; d) l'Autorita' competente locale (ACL), in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022; e) la movimentazione di suini selvatici catturati deve essere finalizzata alla macellazione o all'abbattimento, limitata esclusivamente all'ambito territoriale e autorizzata dall'Autorita' competenti locale (ACL) secondo procedure stabilite dalle regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il controllo virologico di tutte le carcasse di suini selvatici ritrovati sul proprio territorio e fatti salvi gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, il controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2020/689 e di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e, per gli allevamenti semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20 kg o appartenenti a categorie individuate sulla base di una valutazione del rischio.