Art. 6 
 
            Misure di controllo sul territorio nazionale 
                   non interessato dalla malattia 
 
  1. Sul territorio nazionale non ricadente nelle zone  di  cui  agli
articoli 3 e 4 le autorita' competenti  regionali  e  delle  Province
autonome di Trento e  Bolzano  e  le  aziende  sanitarie  locali,  in
maniera coordinata, applicano le seguenti misure: 
    a) applicazione dei Piani regionali di interventi urgenti per  la
gestione, il  controllo  e  l'eradicazione  della  PSA  nella  specie
cinghiale di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29; 
    b) completamento del censimento di  tutti  gli  stabilimenti  che
detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle
informazioni anagrafiche verificate, tra  cui  la  geolocalizzazione,
l'orientamento  produttivo,  il  numero  di  capi   presenti.   Detta
attivita'   deve   comprendere   anche   l'individuazione   di   ogni
stabilimento non registrato in BDN che detenga, anche temporaneamente
e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla
produzione di alimenti; 
    c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti di  cui
al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, dando  priorita'
a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la  compilazione  delle
apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso  di  riscontro
di non conformita' si applica il regime  sanzionatorio  previsto  dal
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 - art. 23, comma 3; 
    d) l'Autorita' competente locale  (ACL),  in  presenza  di  suini
detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti, verifica
il rispetto di quanto previsto  dal  Dispositivo  dirigenziale  DGSAF
prot. n. 12438 del 18 maggio 2022; 
    e) la movimentazione di suini  selvatici  catturati  deve  essere
finalizzata   alla   macellazione   o   all'abbattimento,    limitata
esclusivamente all'ambito territoriale e  autorizzata  dall'Autorita'
competenti locale (ACL) secondo procedure stabilite dalle  regioni  e
dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano. 
  2.  Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
garantiscono il controllo virologico di tutte le  carcasse  di  suini
selvatici  ritrovati  sul  proprio  territorio  e  fatti  salvi   gli
obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza
ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, il
controllo virologico dei casi sospetti  come  definiti  dall'art.  9,
paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2020/689 e di  tutti  i
suini morti  negli  allevamenti  familiari  e,  per  gli  allevamenti
semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20 kg o  appartenenti
a categorie individuate sulla base di una valutazione del rischio.