Art. 8 Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per il tramite delle Autorita' competenti locali (ACL) assicurano l'attuazione e la verifica delle misure di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente ordinanza. 2. Il Commissario straordinario riunisce e coordina le Unita' di crisi regionali delle regioni interessate dalla malattia per garantire la necessaria integrazione e sinergia delle misure previste dalla presente ordinanza sentita l'Unita' centrale di crisi (UCC); 3. Ferme restando le funzioni di coordinamento ed indirizzo gia' individuate all'interno delle unita' di crisi centrale ed unita' di crisi regionali e locali, in particolari situazioni di necessita' legate ad esempio a realta' metropolitane il Prefetto puo' istituire una cabina di regia per l'attuazione in maniera coordinata da parte delle diverse istituzioni territoriali e successiva verifica delle misure previste dalla presente ordinanza. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, le Autorita' competenti locali (ACL), sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver verificato di non poter sopperire alle ulteriori esigenze emergenziali con strumenti ordinari di ricostituzione delle piante organiche o mediante il reperimento delle necessarie risorse umane con l'attribuzione di incarichi a tempo determinato a dirigenti veterinari. 5. Per l'attuazione delle misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punti ii e v ed art. 4, comma 1, lettera a), punti i e iii, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono avvalersi, previo accordi con i Ministeri di appartenenza, di personale delle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale delle associazioni venatorie e di volontariato, della Protezione civile previ accordi con il Dipartimento della protezione civile e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate. 6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, direttamente o per il tramite delle autorita' competenti locali (ACL), nei casi di cui ai commi 4 e 5, verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche delegate posseggono le competenze, gli strumenti e le infrastrutture necessarie ad eseguire i compiti assegnati e, nel caso, provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili. 7. Per l'abbattimento dei suini selvatici coinvolti in incidenti stradali, o comunque rinvenuti feriti o con alterazione del normale comportamento di cui all'art. 1, punto 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9 convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2022, n. 29, le Autorita' competenti locali (ACL), sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono richiedere il supporto del personale delle Forze dell'ordine. 8. Per le attivita' di depopolamento e di controllo faunistico previste all'art. 3, comma 1, lettera a) rispettivamente punti vi e vii, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento possono avvalersi previo accordi con i Ministeri di appartenenza di personale delle Forze armate e dalle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale, della Protezione civile previo accordi con il Dipartimento della Protezione civile e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate in possesso della abilitazione a coadiutore per la specie, anche residenti in territori al di fuori della provincia/regione interessata.