Art. 8 
 
     Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  per  il
tramite  delle   Autorita'   competenti   locali   (ACL)   assicurano
l'attuazione e la verifica delle misure di cui agli articoli 3, 4, 5,
6 e 7 della presente ordinanza. 
  2. Il Commissario straordinario riunisce e coordina  le  Unita'  di
crisi  regionali  delle  regioni  interessate  dalla   malattia   per
garantire la necessaria integrazione e sinergia delle misure previste
dalla presente ordinanza sentita l'Unita' centrale di crisi (UCC); 
  3. Ferme restando le funzioni di coordinamento  ed  indirizzo  gia'
individuate all'interno delle unita' di crisi centrale ed  unita'  di
crisi regionali e locali, in  particolari  situazioni  di  necessita'
legate ad esempio a realta' metropolitane il Prefetto puo'  istituire
una cabina di regia per l'attuazione in maniera coordinata  da  parte
delle diverse istituzioni territoriali e  successiva  verifica  delle
misure previste dalla presente ordinanza. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1  del  presente  articolo,  le
Autorita' competenti locali (ACL), sentite le regioni e  le  Province
autonome di  Trento  e  Bolzano  di  appartenenza,  possono  delegare
espressamente  specifici   compiti   a   veterinari   non   ufficiali
(veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver  verificato
di non poter  sopperire  alle  ulteriori  esigenze  emergenziali  con
strumenti  ordinari  di  ricostituzione  delle  piante  organiche   o
mediante  il  reperimento  delle   necessarie   risorse   umane   con
l'attribuzione  di  incarichi  a  tempo   determinato   a   dirigenti
veterinari. 
  5. Per l'attuazione delle  misure  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera a), punti ii e v ed art. 4, comma 1, lettera a),  punti  i  e
iii, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  di
appartenenza, possono avvalersi, previo accordi con  i  Ministeri  di
appartenenza, di personale  delle  Forze  dell'ordine,  degli  agenti
della vigilanza regionale e provinciale delle associazioni  venatorie
e di volontariato, della  Protezione  civile  previ  accordi  con  il
Dipartimento  della  protezione  civile  e  di  persone   fisiche   o
giuridiche formalmente incaricate. 
  6.  Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
direttamente o per  il  tramite  delle  autorita'  competenti  locali
(ACL), nei casi di cui ai commi 4 e 5, verificano e assicurano che le
persone fisiche o giuridiche delegate posseggono le  competenze,  gli
strumenti e  le  infrastrutture  necessarie  ad  eseguire  i  compiti
assegnati e, nel  caso,  provvedono  a  fornire  tutte  le  ulteriori
informazioni utili. 
  7. Per l'abbattimento dei suini selvatici  coinvolti  in  incidenti
stradali, o comunque rinvenuti feriti o con alterazione  del  normale
comportamento di  cui  all'art.  1,  punto  6  del  decreto-legge  17
febbraio 2022 n. 9 convertito con modificazioni nella legge 7  aprile
2022, n. 29, le Autorita' competenti locali (ACL), sentite le regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano di  appartenenza,  possono
richiedere il supporto del personale delle Forze dell'ordine. 
  8. Per le attivita' di  depopolamento  e  di  controllo  faunistico
previste all'art. 3, comma 1, lettera a) rispettivamente punti  vi  e
vii, le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  con
proprio  provvedimento  possono  avvalersi  previo  accordi   con   i
Ministeri di appartenenza di personale delle  Forze  armate  e  dalle
Forze  dell'ordine,  degli  agenti  della   vigilanza   regionale   e
provinciale,  della  Protezione  civile   previo   accordi   con   il
Dipartimento  della  Protezione  civile  e  di  persone   fisiche   o
giuridiche formalmente incaricate in possesso  della  abilitazione  a
coadiutore per la specie, anche residenti in territori  al  di  fuori
della provincia/regione interessata.