Art. 9 
 
      Procedura di revisione delle zone soggette a restrizione 
 
  1. Ove  necessario  definire  o  revisionare  le  zone  soggette  a
restrizione di cui  al  regolamento  (UE)  n.  2021/605 e  successive
modificazioni ed integrazioni il Ministero della salute,  sentito  il
Gruppo operativo degli esperti comunica alla Commissione  europea  la
proposta di zone di restrizione informandone le regioni  coinvolte  e
il Commissario  straordinario  alla  PSA.  Per  l'elaborazione  della
proposta devono essere considerate le caratteristiche orografiche del
territorio (presenza di aree urbanizzate, fiumi, autostrade,  etc..),
i risultati della sorveglianza passiva condotta nella zona  adiacente
la sede della  positivita'  e  la  distanza  dagli  altri  casi  piu'
prossimi considerato quanto riportato nel Manuale delle emergenze  da
PSA in popolazioni di suini selvatici.