Art. 9 Procedura di revisione delle zone soggette a restrizione 1. Ove necessario definire o revisionare le zone soggette a restrizione di cui al regolamento (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni il Ministero della salute, sentito il Gruppo operativo degli esperti comunica alla Commissione europea la proposta di zone di restrizione informandone le regioni coinvolte e il Commissario straordinario alla PSA. Per l'elaborazione della proposta devono essere considerate le caratteristiche orografiche del territorio (presenza di aree urbanizzate, fiumi, autostrade, etc..), i risultati della sorveglianza passiva condotta nella zona adiacente la sede della positivita' e la distanza dagli altri casi piu' prossimi considerato quanto riportato nel Manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di suini selvatici.