Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Proroga delle attivita' di assistenza e accoglienza a seguito della
crisi ucraina
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in
favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o gia'
beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE)
2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, e' autorizzata fino al 31
dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal
presente comma:
a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti
((e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023)), delle forme di
accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi
valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati
con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e
di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo
31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con
soggetti privati, nel rispetto ((dei requisiti dei servizi)) e dei
limiti di importo gia' previsti dalle convenzioni sottoscritte a
livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del
medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;
b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del
2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione
vigente;
c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori
40.000.000 di euro, del contributo forfetario una tantum per il
rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da
parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone
richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo
44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del
contributo di cui al primo periodo ((si provvede secondo i criteri
previsti dall'articolo 1, comma 2,)) dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022,
previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo
articolo 1, da realizzarsi entro ((quarantacinque)) giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
((In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al
periodo precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza
locale provvede esclusivamente al trasferimento pro quota delle
relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale
fine, le risorse assegnate per le finalita' di cui alla presente
lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero
dell'interno.))
2. Per assicurare la prosecuzione delle attivita' e delle misure di
cui ai commi 1 e 6 garantendo la continuita' della gestione
emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi
dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive
esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei commi 1 e 6,
individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite
complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere
sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, ((previsto
dall'articolo 44 del codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza
nei centri ((e nelle strutture)) di cui agli articoli 9 e 11 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi provenienti
all'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e
alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono
incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, le risorse del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui
all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023.
6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati
resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
dati aggregati delle prestazioni ((risultanti nel Sistema)) tessera
sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono
alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle
prestazioni del Servizio sanitario nazionale((, per far fronte ai
quali)) sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti
dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, ((con modificazioni, dalla legge 20 maggio))
2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul
territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parita' di
trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del
((fabbisogno sanitario nazionale standard)) per l'anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente ((articolo si
provvede)) ai sensi dell'articolo 5.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lett.
g) del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione
della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario):
«Art. 4 (Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri). - 1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,
stabilisce:
Omissis
g) le misure assistenziali, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il
coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato,
comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per
le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al
sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini
italiani, nonche' per l'accesso alla formazione
professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche
assistenziali sono stabilite per le categorie di persone
con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e
le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi
forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;
Omissis.»
- La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del
Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un
afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi
dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come
effetto l'introduzione di una protezione temporanea, e'
pubblicata nella GUUE 4 marzo 2022, n. L 71.
- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1, lett.
a), b) e c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici
e umanitari della crisi ucraina):
«Art. 31 (Coordinamento delle attivita' di assistenza
e accoglienza a seguito della crisi ucraina). - 1.
Nell'ambito delle misure assistenziali previste
dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel
limite delle risorse previste al comma 4, e' autorizzato,
nel rispetto del principio di accoglienza e di
programmazione degli ingressi, a:
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa,
diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di
accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i
Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio
per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al
registro di cui all'articolo 42 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita'
di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza,
per un massimo di 15.000 unita'. Le attivita' di
accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono
realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale
finalita' ai sensi del presente articolo e fermo restando
il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito
di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della
protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri
requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone
fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome
o per conto di soggetti giuridici, nonche' dei componenti
degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di
sentenze definitive di condanna o di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi o di decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non
colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i
reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli
575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583,
583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del
codice penale, nonche' delle cause di divieto, sospensione
o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) definire ulteriori forme di sostentamento per
l'assistenza delle persone titolari della protezione
temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per
la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio
nazionale per un massimo di 60.000 unita';
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per
l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte
sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un
contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi
d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione
temporanea per un massimo di 100.000 unita'.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 44, commi 1,
lettera c), e 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 44 (Ulteriori misure di assistenza a favore
delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
marzo 2022). - 1. Nell'ambito delle misure assistenziali
previste dall' articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85 , in favore delle persone
richiedenti protezione temporanea di cui all' articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
marzo 2022 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla
deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022 ,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle
risorse previste dal comma 5 del presente articolo, e'
autorizzato a:
Omissis.
c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per
l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all' articolo
31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022 ,
per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000
unita'; c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un
contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato
all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti
nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'
articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39 , a partire da quelli gia' resi
disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad
integrazione di quanto previsto dell' articolo 5-quater,
comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022,
n. 28.
Omissis.
4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea,
l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti
un significativo numero di persone richiedenti il permesso
di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia
in termini percentuali che assoluti in considerazione
dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assegnare, nel
limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo
forfetario una tantum in favore dei predetti comuni, anche
per il tramite dei Commissari delegati nominati con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento
e di Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e
modalita' di riparto del contributo di cui al primo periodo
si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in
attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri
28 febbraio 2022.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 671, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Omissis.
671. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle
attivita' e delle misure di cui ai commi 669 e 670
garantendo la continuita' della gestione emergenziale, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzato a disporre, con
ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la
rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti
coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente per fronteggiare la situazione
emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i
termini temporali di applicazione delle attivita' e della
misure medesime.»
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 44 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della
protezione civile):
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per
il coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle regioni e province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.»
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le
emergenze nazionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale):
«Art. 9 (Misure di prima accoglienza). - 1. Per le
esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle
operazioni necessarie alla definizione della posizione
giuridica, lo straniero e' accolto nei centri governativi
di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ,
secondo la programmazione e i criteri individuati dal
Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di
coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16, che
tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle
esigenze di contenimento della capienza massima.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo'
essere affidata ad enti locali, anche associati, alle
unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che
operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o
agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale,
secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge
30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere
destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle
finalita' di cui al presente articolo. I centri di
accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla data
di entrata in vigore del presente decreto svolgono le
funzioni di cui al presente articolo.
4. Il prefetto, informato il sindaco del comune nel
cui territorio e' situato il centro di prima accoglienza e
sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il
richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il
richiedente e' accolto per il tempo necessario,
all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove
non completate precedentemente, alla verbalizzazione della
domanda ed all'avvio della procedura di esame della
medesima domanda, nonche' all'accertamento delle condizioni
di salute diretto anche a verificare, fin dal momento
dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la
sussistenza di situazioni di vulnerabilita' ai fini di cui
all'articolo 17, comma 3.
4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4,
il richiedente e' trasferito, nei limiti dei posti
disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e
integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del presente
decreto. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui
all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di
vulnerabilita', e' trasferito nelle strutture di cui al
primo periodo in via prioritaria.
4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze
particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilita',
anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente
di cui al comma 4-bis e dell'adozione di idonee misure di
accoglienza di cui all'articolo 10, e' effettuata secondo
le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa
con il Ministero dell'interno e con le altre
amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei
centri di cui al presente articolo e all'articolo 11.
5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui
al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche
in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei
presupposti di cui all'articolo 15, e' trasferito nelle
strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo
conto delle particolari esigenze del richiedente di cui
all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilita' di
posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il
richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo,
per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il
richiedente portatore delle particolari esigenze di cui
all'articolo 17 e' trasferito in via prioritaria nelle
strutture di cui all'articolo 14.»
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale):
«Art. 11 (Misure straordinarie di accoglienza). - 1.
Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la
disponibilita' di posti all'interno dei centri di cui
all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati
di richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal
prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture
temporanee, appositamente allestite, previa valutazione
delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine
di accertare la sussistenza di esigenze particolari di
accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le
esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono
individuate dalle prefetture-uffici territoriali del
Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio
e' situata la struttura, secondo le procedure di
affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi
di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di
affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di
attuazione.
3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e'
limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento
del richiedente nelle strutture del Sistema di accoglienza
e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il
trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie
di cui all'articolo 17 e' effettuato in via prioritaria.
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
al luogo di accoglienza.
- Si riporta il testo dell'art. 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato):
«Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del finanziamento delle
attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente
disposti da privati, enti o organizzazioni, anche
internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»