Art. 2
Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti
dall'Ucraina
1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati
ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di
esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta
l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai
sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del
20 luglio 2001, conservano la loro validita' fino al 31 dicembre
2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono
efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza
dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della
decisione di cessazione della protezione temporanea.
Riferimenti normativi
- La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del
Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un
afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi
dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio,
del 20 luglio 2001, e' pubblicata nella GUUE 4 marzo 2022,
n. L 71.
- La direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio
2001, sulle norme minime per la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi
tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono
le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, e' pubblicata
nella GUCE 7 agosto 2001, n. L 212.