((Art. 2 bis 
 
Proroga  di   termine   in   materia   di   personale   sanitario   e
                           socio-sanitario 
 
  1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21  marzo  2022,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
concernente il  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  del
personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le  parole:  «4  marzo
2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 1, del citato
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 34 (Deroga alla disciplina  del  riconoscimento
          delle  qualifiche  professionali  per  medici  e  operatori
          sociosanitari ucraini). - 1.  A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre  2023,  in  deroga  agli  articoli  49  e  50  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle  disposizioni  di
          cui al decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  e'
          consentito   l'esercizio   temporaneo   delle    qualifiche
          professionali sanitarie  e  della  qualifica  di  operatore
          socio-sanitario   ai   professionisti   cittadini   ucraini
          residenti  in  Ucraina  prima  del  24  febbraio  2022  che
          intendono  esercitare  nel  territorio  nazionale,   presso
          strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche  o  private,
          una professione sanitaria o  la  professione  di  operatore
          socio-sanitario  in  base  a  una  qualifica  professionale
          conseguita  all'estero  regolata  da  specifiche  direttive
          dell'Unione   europea.    Le    strutture    sanitarie    e
          sociosanitarie    interessate    possono    procedere    al
          reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti  del
          Passaporto europeo delle qualifiche per  i  rifugiati,  con
          contratti   a   tempo   determinato   o    con    incarichi
          libero-professionali, anche di collaborazione coordinata  e
          continuativa,  in  deroga  all'articolo   7   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno
          2019, n. 60.  La  struttura  che  procede  al  reclutamento
          temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma
          di Trento o di Bolzano nel cui territorio si  e'  proceduto
          al reclutamento temporaneo i nominativi dei  professionisti
          sanitari  reclutati  ai  sensi  del  primo  periodo  e   la
          documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province
          autonome di Trento e di  Bolzano  curano  la  conservazione
          della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco  dei
          professionisti sanitari e  degli  operatori  socio-sanitari
          reclutati. L'elenco dei  professionisti  sanitari  e  degli
          operatori socio-sanitari reclutati e' trasmesso ai relativi
          Ordini  professionali.   Le   amministrazioni   interessate
          provvedono alle attivita' previste dal presente  comma  con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                Omissis.»