((Art. 2 bis
Proroga di termine in materia di personale sanitario e
socio-sanitario
1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del
personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: «4 marzo
2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 1, del citato
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento
delle qualifiche professionali per medici e operatori
sociosanitari ucraini). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e'
consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche
professionali sanitarie e della qualifica di operatore
socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini
residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che
intendono esercitare nel territorio nazionale, presso
strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private,
una professione sanitaria o la professione di operatore
socio-sanitario in base a una qualifica professionale
conseguita all'estero regolata da specifiche direttive
dell'Unione europea. Le strutture sanitarie e
sociosanitarie interessate possono procedere al
reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del
Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con
contratti a tempo determinato o con incarichi
libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno
2019, n. 60. La struttura che procede al reclutamento
temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma
di Trento o di Bolzano nel cui territorio si e' proceduto
al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti
sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la
documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione
della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei
professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari
reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli
operatori socio-sanitari reclutati e' trasmesso ai relativi
Ordini professionali. Le amministrazioni interessate
provvedono alle attivita' previste dal presente comma con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Omissis.»