Art. 3 
 
Misure di  assistenza  per  i  minori  non  accompagnati  provenienti
                            dall'Ucraina 
 
  1. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21  marzo  2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.
51, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «il rimborso dei costi sostenuti»
sono sostituite dalle seguenti: «un contributo per i costi  sostenuti
»; 
    b) al secondo periodo, le parole: « si avvale di una struttura di
supporto da definire con ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, nel limite di spesa complessiva  di  237.701  euro
per il biennio 2022-2023 »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  si
avvale degli  uffici  del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
l'immigrazione del Ministero dell'interno,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente». 
  2. Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo  di  cui
all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 sono  presentate
dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro  il  30  settembre
2024. 
  3.  Le  risorse  attribuite  al   Commissario   delegato   di   cui
all'articolo  2  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022, sono  incrementate  di  47.711.000
euro per l'anno 2023. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma  3  del  presente  ((articolo  si
provvede)) ai sensi dell'articolo 5. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 31-bis,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 31-bis (Misure di assistenza nei confronti  dei
          minori non accompagnati  provenienti  dall'Ucraina).  -  1.
          Nell'ambito  delle  misure  assistenziali  previste   dalle
          ordinanze   di   protezione   civile    conseguenti    alla
          deliberazione  dello  stato  di  emergenza   adottata   dal
          Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai  comuni
          che   accolgono   minori   non   accompagnati   provenienti
          dall'Ucraina,  in  conseguenza  della  crisi   politica   e
          militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate
          ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della  legge
          8 novembre 2000, n. 328, ovvero che  sostengono  gli  oneri
          connessi all'affidamento  familiare  dei  medesimi  minori,
          disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio
          1983, n. 184, e' riconosciuto,  da  parte  del  Commissario
          delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo  del
          Dipartimento della protezione civile n. 876  del  13  marzo
          2022, un contributo  per  i  costi  sostenuti,  fino  a  un
          massimo di 100 euro al giorno pro capite. A  tal  fine,  il
          predetto   Commissario   si   avvale   degli   uffici   del
          Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
          Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica, nell'ambito  delle  risorse  finanziarie,
          umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per
          l'attuazione delle misure di  cui  al  presente  comma,  il
          Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
          codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato  di  euro
          58.568.190 da utilizzare  complessivamente  negli  esercizi
          finanziari 2022 e 2023. 
                2. Agli oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede
          mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
          dello Stato delle risorse in  conto  residui  accertate  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge  30  dicembre
          2018, n. 145.»