Art. 3
Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti
dall'Ucraina
1. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.
51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «il rimborso dei costi sostenuti»
sono sostituite dalle seguenti: «un contributo per i costi sostenuti
»;
b) al secondo periodo, le parole: « si avvale di una struttura di
supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile, nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro
per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « si
avvale degli uffici del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».
2. Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo di cui
all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 sono presentate
dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre
2024.
3. Le risorse attribuite al Commissario delegato di cui
all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022, sono incrementate di 47.711.000
euro per l'anno 2023.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente ((articolo si
provvede)) ai sensi dell'articolo 5.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 31-bis, comma 1, del
citato decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 31-bis (Misure di assistenza nei confronti dei
minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina). - 1.
Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle
ordinanze di protezione civile conseguenti alla
deliberazione dello stato di emergenza adottata dal
Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni
che accolgono minori non accompagnati provenienti
dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e
militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge
8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri
connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori,
disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e' riconosciuto, da parte del Commissario
delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo
2022, un contributo per i costi sostenuti, fino a un
massimo di 100 euro al giorno pro capite. A tal fine, il
predetto Commissario si avvale degli uffici del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per
l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di euro
58.568.190 da utilizzare complessivamente negli esercizi
finanziari 2022 e 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai
sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.»