Art. 4
Commissione nazionale per il diritto di asilo
1. In considerazione dell'eccezionale ((numero)) di richieste di
protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in
Ucraina, il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la migliore
funzionalita' dei compiti di coordinamento del ((sistema nazionale))
di riconoscimento della protezione internazionale affidati alla
Commissione nazionale per il diritto di asilo, e' autorizzato ad
avvalersi, presso quest'ultima, nell'anno 2023, tramite una o piu'
agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite di spesa di euro
150.000, di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato,
in numero non superiore a dieci, in possesso di professionalita' di
cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica.