Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per le emergenze nazionali, ((previsto dall'articolo 44
del codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
incrementato nella misura di 61.530.597 euro nell'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma 3,
e dal comma 1 del presente articolo, pari a 299.388.800 euro per
l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione
((degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa,
delle missioni e dei programmi per gli importi)) indicati
nell'allegato 1 al presente decreto;
b) quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai
pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo
all'erario.
3. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilita',
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari
((competenti per materia e per i profili finanziari)) per
l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni,
possono essere disposte variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa,
tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti
nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per
compensare spese correnti.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'art. 148, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)):
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
Omissis.»