Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per le emergenze nazionali, ((previsto dall'articolo 44
del codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  e'
incrementato nella misura di 61.530.597 euro nell'anno 2023. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma  3,
e dal comma 1 del presente articolo,  pari  a  299.388.800  euro  per
l'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a 276.588.800 euro, mediante  corrispondente  riduzione
((degli stanziamenti di parte corrente, di  competenza  e  di  cassa,
delle  missioni  e  dei  programmi   per   gli   importi))   indicati
nell'allegato 1 al presente decreto; 
    b) quanto a 22.800.000  euro,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono  state  riassegnate  ai
pertinenti  programmi  e  che  sono  acquisite  per   detto   importo
all'erario. 
  3. Al fine di garantire ai Ministeri la  necessaria  flessibilita',
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
del Ministro competente, da  inviare  alle  Commissioni  parlamentari
((competenti  per  materia  e  per   i   profili   finanziari))   per
l'espressione del  relativo  parere,  da  rendere  entro  15  giorni,
possono  essere  disposte  variazioni  compensative,  in  termini  di
competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione  della  spesa,
tra  gli  stanziamenti  di  cui  all'allegato  1  e  quelli  iscritti
nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza  pubblica.
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di  conto  capitale  per
compensare spese correnti. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo
          2 gennaio 2018, n. 1, si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 148, commi 1 e 2, della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001)): 
                «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori,  salvo   quanto
          previsto al secondo periodo del comma 2. 
                2. Le entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo, per  la  parte
          eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
          di 8 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica  ad  un  apposito  fondo  iscritto
          nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato  per  essere  destinate  alle
          iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
          in volta  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,   sentite   le   competenti
          Commissioni  parlamentari.  Le  entrate   derivanti   dalle
          sanzioni amministrative  di  cui  all'articolo  51-septies,
          Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato  1  al  decreto
          legislativo  23  maggio  2011,  n.  79,  sono  destinate  a
          iniziative  a  vantaggio  dei  viaggiatori.  Tali   entrate
          affluiscono ad apposito capitolo/articolo  di  entrata  del
          bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono  essere
          riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze  a  un  apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali  e  del  turismo  per   essere   destinate   alle
          iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
          volta con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
          culturali   e   del   turismo,   sentite   le   commissioni
          parlamentari. 
                Omissis.»