IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  il
quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione
delle  rispettive  legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
  Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali  relativi  a
regioni, province e comuni, che prevede che all'art. 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma  67-bis  formulato  come
segue: «Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da
adottarsi entro il 30 novembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro
della salute, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono stabilite forme  premiali  a  valere  sulle  risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a  decorrere  dall'anno
2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per  gli
acquisti   e   l'aggiudicazione   di   procedure    di    gara    per
l'approvvigionamento di beni  e  servizi  per  un  volume  annuo  non
inferiore ad un importo determinato con il  medesimo  decreto  e  per
quelle che introducano misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
equilibrio di bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli  erogatori
pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8  e  9,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,  nel
rispetto   del   principio   della   remunerazione   a   prestazione.
L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette
forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente  per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza  e
del tavolo tecnico per la verifica degli  adempimenti  regionali,  di
cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23  marzo  2005,  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005»; 
  Visto l'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
fissa, in corrispondenza dello 0,25 per cento delle risorse ordinarie
previste per  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,
l'entita' della quota premiale introdotta dall'art. 9, comma  2,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 
  Visto l'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
con il quale  si  aggiungono  i  seguenti  periodi  al  comma  67-bis
dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sopra citato:  «Per
gli anni 2012 e 2013, in via transitoria,  nelle  more  dell'adozione
del decreto di cui al primo periodo, il  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della
quota premiale di cui al  presente  comma,  tenendo  anche  conto  di
criteri di riequilibrio indicati dalla  Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la  percentuale
indicata all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' pari allo 0,30 per cento»; 
  Visto, inoltre, l'art.  42,  comma  14-ter,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n.  164,  che,  ad  integrazione  di  quanto  disposto
dall'art. 2, comma 67-bis, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
prevede:  «Per  l'anno  2014,  in   via   transitoria,   nelle   more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce  il
riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo  anche
conto di criteri di  riequilibrio  indicati  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2014,  la
percentuale indicata al citato art. 15, comma 23,  del  decreto-legge
n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, e' pari all'1,75 per cento»; 
  Visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge  30  dicembre  2015,  n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.
21, che prevede, anche per gli anni 2015 e 2016, che il riparto della
quota premiale di cui  all'art.  2,  comma  67-bis,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, avvenga anche  tenendo  conto  di  criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome; 
  Visto l'art. 34, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che
prevede, anche per l'anno 2017, che il riparto della  quota  premiale
di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri  di  riequilibrio
indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; 
  Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108,
che prevede, anche per  l'anno  2018,  che  il  riparto  della  quota
premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, avvenga tenendo  conto,  tra  l'altro,  di  criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome; 
  Visto l'art. 13, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, che
prevede, anche per l'anno 2019, che il riparto della  quota  premiale
di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri  di  riequilibrio
indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, che prevede, anche per l'anno 2020, che  il  riparto  della  quota
premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, avvenga tenendo  conto,  tra  l'altro,  di  criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21, che prevede, anche per l'anno 2021, che il  riparto  della  quota
premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, avvenga tenendo  conto,  tra  l'altro,  di  criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome; 
  Visto altresi' l'art. 35, comma  2,  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021,  n.  106,  che  recita:  «Limitatamente   all'anno   2021,   la
percentuale indicata al citato art. 15, comma 23,  del  decreto-legge
n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, e' pari allo 0,32 per cento»; 
  Visto l'emendamento governativo 51.1000  al  disegno  di  legge  di
bilancio 2023 che individua,  per  l'anno  2022,  la  quota  premiale
disposta dall'art. 9, comma 2, del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 149, nella  misura  dello  0,40  per  cento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard per il medesimo anno; 
  Considerato   che   l'incremento   della   quota   premiale,    con
corrispondente riduzione del finanziamento indistinto posto a  carico
della compartecipazione all'IVA per le regioni a  statuto  ordinario,
trova copertura  nel  bilancio  statale  a  carico  della  richiamata
compartecipazione all'IVA; 
  Vista la proposta di riparto delle disponibilita'  finanziarie  per
il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2022, sulla quale e'  stata
sancita Intesa dalla Conferenza Stato-regioni  in  data  21  dicembre
2022 (Rep. atti n. 278/CSR),  con  la  quale,  subordinatamente  alla
introduzione nell'ordinamento della norma  sopra  richiamata,  si  e'
comunque  provveduto  ad  accantonare   la   somma   complessiva   di
503.920.000,00 euro per le finalita'  di  cui  alla  normativa  sopra
richiamata,  corrispondente  allo  0,40  per  cento   delle   risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
complessivo del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo  Stato
per l'anno 2022; 
  Visto  lo  schema  di  decreto  condiviso  sul  piano  tecnico  dai
Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute,  destinato  a
stabilire i  criteri  per  l'assegnazione  delle  forme  premiali  in
attuazione del citato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 149
del 2011, da adottarsi entro il 30 novembre  2011,  tramesso  in  una
prima versione alla Segreteria della Conferenza Stato-regioni  il  22
novembre 2011 e successivamente integrato il 17 settembre 2013; 
  Considerato che sul suddetto schema di provvedimento non  e'  stata
raggiunta la prevista intesa e che pertanto, allo stato,  il  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, destinato a stabilire i criteri per  l'assegnazione  di
forme premiali  a  valere  sulle  risorse  ordinarie  previste  dalla
vigente legislazione per  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale, non risulta ancora emanato; 
  Tenuto conto della proposta di distribuzione della  quota  premiale
contenuta nell'accordo politico per  la  ripartizione  delle  risorse
finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022
definito in data 2  dicembre  2022  e  trasmesso  in  pari  data  dal
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle  province  autonome
con nota prot. n. 8138/C7SAN; 
  Ritenuto di dover provvedere, pertanto, sulla base di quanto  sopra
specificato,  alla  ripartizione  della  quota  premiale  accantonata
relativa all'anno 2022 pari a 503.920.000,00 euro; 
  Acquisita  l'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di  Bolzano  in  data  21  dicembre  2022  (Rep.  atti  n.  279/CSR),
subordinatamente alla introduzione nell'ordinamento della norma sopra
richiamata; 
  Visto l'art. 1, comma 544, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
che traduce in norma i contenuti dell'emendamento governativo 51.1000
al disegno di legge di bilancio 2023 individuando, per  l'anno  2022,
la  quota  premiale  disposta  dall'art.  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nella  misura  dello  0,40  per
cento del fabbisogno sanitario nazionale  standard  per  il  medesimo
anno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1 In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 544,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, che individua, per l'anno 2022, nella
misura dello 0,40 per cento la quota premiale disposta  dall'art.  9,
comma 2, del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  si
provvede alla ripartizione tra le  regioni  e  le  province  autonome
delle  quote  premiali  relative  all'anno   2022   per   complessivi
503.920.000,00 euro, come dettagliate nella tabella A  che  fa  parte
integrante  del  presente  decreto,  sulla  base  delle   motivazioni
richiamate in premessa. 
  2 Ai  fini  dell'erogazione  delle  somme  oggetto  della  presente
proposta, si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorso
delle Regioni Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano al  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale. 
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 febbraio 2023 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Schillaci        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 913