Art. 10 Concessione ed erogazione del contributo 1. Il contributo e' concesso ed erogato dal Ministero secondo l'ordine cronologico di ricevimento fino ad esaurimento delle risorse disponibili, salvo quanto disposto dal comma 2 del precedente art. 9. 2. Per le agevolazioni concesse il soggetto gestore procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.