Art. 10 
 
              Concessione ed erogazione del contributo 
 
  1. Il contributo e'  concesso  ed  erogato  dal  Ministero  secondo
l'ordine cronologico di ricevimento fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, salvo quanto disposto dal comma 2 del precedente art. 9. 
  2. Per le agevolazioni concesse il soggetto  gestore  procede  alla
registrazione dell'aiuto individuale  nel  Registro  nazionale  degli
aiuti di Stato, ai sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.