Art. 11 
 
                              Controlli 
 
  1.  Il  soggetto  gestore,  successivamente  all'erogazione   delle
agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli  previsti  dalle
disposizioni  nazionali  al  fine  di  verificare,  su  un   campione
significativo di  beneficiari,  la  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive di atto  notorio  rilasciate  dagli  stessi  in  sede  di
richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo  dei  controlli
suddetti, procede alla revoca delle agevolazioni. 
  2. Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni,
puo'  effettuare  accertamenti   d'ufficio,   anche   attraverso   la
consultazione diretta e  telematica  degli  archivi  e  dei  pubblici
registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei  fatti
riguardanti le  dichiarazioni  sostitutive  presentate  dai  soggetti
beneficiari durante il procedimento amministrativo  disciplinato  dal
presente decreto. 
  3.  I  soggetti  beneficiari  dell'agevolazione   sono   tenuti   a
consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo  svolgimento
di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti  dal  soggetto
gestore. 
  4.  Le  risorse  oggetto  di  revoca  verranno  riallocate  tramite
versamento all'entrata del bilancio dello Stato.